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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21038/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario giudiziale)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'apertura di una procedura di concordato minore ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il giudice aveva aperto la procedura, nominato un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i. e imposto al debitore il deposito di una somma per le spese di procedura, con avvertimento che il mancato versamento avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda. Poiché il deposito non era stato eseguito nel termine, la domanda era stata dichiarata improcedibile; i successivi reclami al tribunale e poi alla corte d'appello erano stati rigettati. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme del c.c.i.i. sostenendo che nel concordato minore non sia previsto il potere del giudice di imporre tale deposito e di sanzionarne l'omissione con l'improcedibilità, istituto invece previsto espressamente nel concordato preventivo; dall'altro, in subordine, ha censurato il mancato accoglimento dell'istanza di remissione in termini per effettuare tardivamente il versamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse carattere decisorio, perché la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato minore, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti di inammissibilità nel concordato preventivo e nelle procedure di sovraindebitamento, non decide su diritti soggettivi contrapposti nel contraddittorio tra le parti e non è quindi idonea al giudicato, sicché non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha anche osservato che il ricorso era stato notificato al solo commissario giudiziale, soggetto non titolare di un diritto contrapposto e non legittimato passivo in quel giudizio, e che non erano ammissibili due successivi gravami di merito contro il medesimo provvedimento. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti con carattere decisorio e idoneità al giudicato, cioè decisioni su diritti soggettivi contrapposti rese nel contraddittorio delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È richiamato a sostegno della domanda subordinata di remissione in termini per il tardivo deposito della somma richiesta dal giudice.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È evocato in relazione all'interpretazione delle norme del c.c.i.i. sulla possibilità o meno di estendere al concordato minore la disciplina del concordato preventivo.

  • art. 44 c.c.i.i.

    È richiamato quale disciplina del concordato preventivo che prevede espressamente il deposito per le spese di procedura e la conseguenza dell'improcedibilità.

  • art. 47 c.c.i.i.

    È richiamato quale disposizione del concordato preventivo utilizzata come termine di raffronto per sostenere la diversa disciplina del concordato minore.

  • art. 74 c.c.i.i.

    È incluso tra le norme del concordato minore che il ricorrente assume violate o mal applicate.

  • art. 76 c.c.i.i.

    È incluso tra le norme del concordato minore oggetto di interpretazione e confronto con la disciplina del concordato preventivo.

  • art. 77 c.c.i.i.

    È incluso tra le norme del concordato minore richiamate nel motivo di ricorso.

  • art. 78 c.c.i.i.

    Prevede la facoltà di nomina del commissario giudiziale nella procedura di concordato minore; la Corte non ne trae un potere implicito di imporre il deposito delle spese con sanzione di improcedibilità, ma non entra nel merito della questione per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.

  • art. 80 c.c.i.i.

    È citato dal ricorrente tra le norme del concordato minore che assumerebbero rilevanza nella disciplina procedurale.

  • art. 106 c.c.i.i.

    È richiamato come norma del concordato preventivo che prevede l'improcedibilità nel caso di mancato deposito delle somme per le spese di procedura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito di inammissibilità del ricorso.

  • art. 162, comma 2, legge fall.

    È richiamato come precedente nel consolidato orientamento secondo cui la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto di decisorietà.

  • art. 173 legge fall.

    È richiamato insieme agli altri provvedimenti del concordato preventivo non decisori ai fini della ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost.

  • art. 179, comma 1, legge fall.

    È richiamato come ulteriore ipotesi di inammissibilità della proposta nel concordato preventivo non idonea, di per sé, al ricorso straordinario per cassazione.

Massime di principio

  • Nel concordato minore, come nelle altre procedure di composizione della crisi, sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. solo i provvedimenti che decidono, nel contraddittorio tra le parti, su diritti soggettivi contrapposti e che sono idonei al giudicato; restano esclusi i provvedimenti meramente endoprocedimentali che dichiarano l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda.
  • La facoltà del giudice di nominare il commissario giudiziale in una procedura concorsuale non implica, di per sé, il potere di introdurre obblighi di deposito per le spese con conseguenze tipiche di altre procedure, se tale disciplina non risulti espressamente prevista; tuttavia la questione non può essere esaminata in cassazione quando il provvedimento impugnato difetti di decisorietà.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non può essere utilizzato per aggirare la mancanza di una previsione legale di reclamo o per cumulare plurimi gravami di merito contro il medesimo provvedimento.
  • Il commissario giudiziale, in quanto ausiliario della procedura e non titolare di un diritto soggettivo contrapposto a quello del debitore, non costituisce normalmente il soggetto passivamente legittimato nel giudizio volto a impugnare il provvedimento che dichiara inammissibile o improcedibile la domanda di accesso alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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