Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37821/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna del Tribunale di Padova per plurimi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (marijuana e hashish). I motivi principali: I) presunta inutilizzabilità di una intercettazione ambientale del 25/09/2021 effettuata nell'autovettura di Sandon Donatella per omissione nella parte dispositiva del decreto, con conseguente carenza di prova rispetto al capo 1) (cessione di 1 kg di hashish a Inglese Franco); II) carenza di motivazione e possibile sovrapposizione/assorbimento tra i fatti rubricati ai punti 5 e 8 e quelli ai punti 6 e 9; III) illegittimo rifiuto delle attenuanti generiche fondato sulla sola mancata ammissione delle responsabilità, senza tener conto di elementi favorevoli quali donazione di 300 euro a una comunità di recupero e la dipendenza dell'imputato dagli stupefacenti.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello: 1) sull'intercettazione: il difetto formale nel dispositivo del decreto è stato ritenuto un refuso e il provvedimento va interpretato nel suo insieme; la parte motiva richiama la nota del P.M. che chiedeva l'intercettazione nell'auto, per cui le intercettazioni sono utilizzabili; 2) sulla presunta sovrapposizione dei fatti: i giudici di merito hanno fornito motivazione chiara e puntuale distinguendo episodi diversi, sulla base di servizi di osservazione e dichiarazioni degli acquirenti; 3) sulle attenuanti generiche: il diniego non si è basato solo sulla mancata ammissione ma anche sulla gravità della condotta (quantitativi rilevanti e ruolo non marginale nel narcotraffico); la Corte ha ritenuto legittimo attenersi a un elemento preponderante ostativo al riconoscimento del beneficio, richiamando giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    citato nel testo in riferimento alla sintesi dei motivi di ricorso

    utilizzato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso ammessi in cassazione; non oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella motivazione della Corte

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato nella giurisprudenza citata sulla valutazione delle attenuanti generiche

    la Corte richiama il principio che il giudice può prendere in esame l'elemento che ritiene prevalente ai fini dell'accoglimento o meno delle attenuanti generiche

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano, Rv. 279549 - 02)

    "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio..."

    giurisprudenza utilizzata per giustificare il diniego delle attenuanti basato su un solo elemento preponderante (es. gravità del fatto o ruolo dell'imputato)

Massime di principio

  • Un vizio formale nel dispositivo di un provvedimento autorizzativo alle intercettazioni (es. omissione terminologica) può essere sanato se la lettura complessiva del decreto e la parte motiva mostrano inequivocabilmente la volontà di autorizzare l'attività intercettiva; il difensore deve quindi dimostrare che l'errore ha inciso sostanzialmente sull'autorizzazione e sull'utilizzabilità delle prove
  • Per contestare la sussistenza di distinti episodi (evitare doppia imputazione o assorbimento) è necessario fornire elementi specifici che dimostrino la identità fattuale e temporale degli eventi; la mera contemporaneità non è sufficiente a dimostrare sovrapposizione quando risultano servizi di osservazione e dichiarazioni di acquirenti che ricostruiscono episodi diversi
  • Il giudice di merito non è obbligato a valutare esaurientemente ogni singola deduzione difensiva in tema di attenuanti generiche: è sufficiente l'indicazione di uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. gravità del reato, quantitativi di sostanza, ruolo nell'organizzazione) per giustificare il diniego del beneficio
  • La prova del ruolo non marginale dell'imputato nel narcotraffico e dei quantitativi rilevanti può essere decisiva nel precludere benefici come le attenuanti generiche, anche in presenza di elementi personali favorevoli (donazioni, dipendenza), i quali devono essere valutati nel bilanciamento complessivo
  • Le intercettazioni, unitamente a servizi di osservazione e dichiarazioni di acquirenti, costituiscono frequentemente prova sufficiente per la ricostruzione di cessioni di stupefacenti; la loro utilizzabilità va difesa con argomentazioni che incidano sul merito dell'autorizzazione o sulla genuinità della captazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.