Cassazione Civile, Ordinanza n. 26988/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso perché è intervenuta la rinuncia della parte ricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità e, poiché le parti intimate non hanno svolto difese, non ha disposto nulla sulle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (attore e assicurazione)
La controversia
L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Firenze in una controversia qualificata come responsabilità sanitaria, nei confronti della persona fisica danneggiata e della compagnia assicuratrice. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio ai sensi della norma sul procedimento camerale per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata prima della decisione, rende superfluo l'esame dei motivi e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di mancata attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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