Ordinanza n. 236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la correzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8871/2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso R.G. n. 8013/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 8871/2025, limitatamente all'omessa distrazione delle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza n. 8871/2025, deducendo che il dispositivo, pur avendo condannato il Comune di Boscoreale al pagamento delle spese del grado di appello in suo favore, non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di averle anticipate e si era dichiarato distrattario. La richiesta di distrazione risultava espressamente formulata nel ricorso in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza. Ha ritenuto che l'omessa indicazione della distrazione delle spese costituisca una mancanza materiale emendabile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. e degli artt. 287 e 288 c.p.c., poiché la decisione sulla richiesta è obbligata quando il difensore abbia dichiarato l'anticipazione delle spese e formulato la relativa domanda. L'omissione integra un errore formale, estraneo al contenuto decisorio e facilmente individuabile, che lascia immutata la decisione sulle spese. È stata quindi inserita nella sentenza n. 8871/2025 la dicitura relativa alla distrazione delle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, in favore del difensore antistatario. È stato inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali delle sentenze amministrative e impone le relative annotazioni da parte della Segreteria.
art. 287 c.p.c.
Disciplina la correzione delle sentenze e delle ordinanze per omissioni o errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Regola il procedimento di correzione e consente di porre rimedio a un errore meramente formale senza modificare la decisione sostanziale.
art. 93 c.p.c.
Rileva per la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.
art. 111, comma 2, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene l'utilizzo della correzione materiale quale rimedio più celere rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate costituisce, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata, un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. e degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La correzione materiale è ammissibile quando l'omissione riguarda un elemento meramente formale, facilmente individuabile e accessorio rispetto alla decisione, tale da non alterare la conclusione sostanziale adottata dal giudice.
- La correzione dell'omessa distrazione delle spese consente al difensore antistatario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultima di proporre i rimedi impugnatori ordinari sulle parti corrette della decisione.
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