Sentenza n. 74/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. 00693/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, relativa al rigetto dell’impugnazione del diniego di sanatoria paesaggistica-edilizia e dell’ordine di ripristino, limitatamente al capo sulle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per spese di lite. Ha dedotto la violazione degli artt. 26 c.p.a., 91 c.p.c. e 4 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che le amministrazioni intimate non avevano svolto un’effettiva attività difensiva, essendosi limitate a depositare una memoria di stile, e che quindi la condanna alle spese fosse erronea e sproporzionata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regolazione delle spese costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito secondo gli artt. 91 e seguenti c.p.c., richiamati dall’art. 26 c.p.a., ed è censurabile in appello per violazione di legge soltanto quando le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa oppure in presenza di evidenti abnormità. Nel caso concreto il TAR aveva applicato il principio della soccombenza, poiché il ricorso era stato respinto, e non risultava alcun errore di diritto. Neppure la liquidazione di 4.000 euro è stata ritenuta manifestamente sproporzionata o irragionevole. Nulla è stato disposto sulle spese del grado d’appello, stante la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La regolazione delle spese nel processo amministrativo segue il principio della soccombenza e i criteri previsti dagli artt. 91 e seguenti c.p.c.; la relativa statuizione è censurabile nei limiti indicati dal giudice.
art. 91 c.p.c.
Costituisce il fondamento del principio della soccombenza nella condanna alle spese processuali.
art. 4 d.m. n. 55/2014
È richiamato dall’appellante con riguardo alla quantificazione dei compensi, ma il giudice non ravvisa una liquidazione manifestamente sproporzionata o irragionevole.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La statuizione sulle spese processuali adottata dal giudice amministrativo costituisce esercizio di potere discrezionale e, in sede d’impugnazione, è censurabile per violazione di legge soltanto se le spese sono poste, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa o se la decisione presenta un’evidente abnormità.
- Quando il ricorso è integralmente respinto, la condanna del ricorrente alle spese conforme al principio della soccombenza non integra, di per sé, un errore di diritto, anche se la parte vittoriosa ha svolto un’attività difensiva limitata.
- La liquidazione delle spese processuali è sindacabile in appello solo quando risulti manifestamente sproporzionata o irragionevole; non è sufficiente contestare genericamente l’entità dell’importo o l’intensità dell’attività difensiva svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →