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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. 00693/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, relativa al rigetto dell’impugnazione del diniego di sanatoria paesaggistica-edilizia e dell’ordine di ripristino, limitatamente al capo sulle spese di lite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per spese di lite. Ha dedotto la violazione degli artt. 26 c.p.a., 91 c.p.c. e 4 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che le amministrazioni intimate non avevano svolto un’effettiva attività difensiva, essendosi limitate a depositare una memoria di stile, e che quindi la condanna alle spese fosse erronea e sproporzionata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regolazione delle spese costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito secondo gli artt. 91 e seguenti c.p.c., richiamati dall’art. 26 c.p.a., ed è censurabile in appello per violazione di legge soltanto quando le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa oppure in presenza di evidenti abnormità. Nel caso concreto il TAR aveva applicato il principio della soccombenza, poiché il ricorso era stato respinto, e non risultava alcun errore di diritto. Neppure la liquidazione di 4.000 euro è stata ritenuta manifestamente sproporzionata o irragionevole. Nulla è stato disposto sulle spese del grado d’appello, stante la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La regolazione delle spese nel processo amministrativo segue il principio della soccombenza e i criteri previsti dagli artt. 91 e seguenti c.p.c.; la relativa statuizione è censurabile nei limiti indicati dal giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce il fondamento del principio della soccombenza nella condanna alle spese processuali.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    È richiamato dall’appellante con riguardo alla quantificazione dei compensi, ma il giudice non ravvisa una liquidazione manifestamente sproporzionata o irragionevole.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La statuizione sulle spese processuali adottata dal giudice amministrativo costituisce esercizio di potere discrezionale e, in sede d’impugnazione, è censurabile per violazione di legge soltanto se le spese sono poste, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa o se la decisione presenta un’evidente abnormità.
  • Quando il ricorso è integralmente respinto, la condanna del ricorrente alle spese conforme al principio della soccombenza non integra, di per sé, un errore di diritto, anche se la parte vittoriosa ha svolto un’attività difensiva limitata.
  • La liquidazione delle spese processuali è sindacabile in appello solo quando risulti manifestamente sproporzionata o irragionevole; non è sufficiente contestare genericamente l’entità dell’importo o l’intensità dell’attività difensiva svolta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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