Cassazione Penale, Sentenza n. 14648/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di euro 7.045,00 disposta con il patteggiamento (art. 444 c.p.p.). La difesa denunciava errata applicazione degli artt. 240 c.p. e 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo l'assenza di nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e l'unica cessione contestata (un grammo di hashish) e l'impossibilità di ricondurre il denaro a presunte precedenti cessioni non comprese espressamente nel capo di imputazione; inoltre si deduceva che il danaro non poteva essere provento della mera detenzione dello stupefacente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specifica prospettazione dell'insussistenza dei presupposti fattuali della confisca. Ha richiamato l'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 (nel testo vigente tra il 6/4/2018 e il 14/11/2023) che applica, nei patteggiamenti per delitti ex art. 73, l'art. 240-bis c.p.: secondo tale disciplina la confisca può essere disposta quando il denaro è "in valore sproporzionato" rispetto al reddito o all'attività e non se ne giustifica la provenienza, senza che sia necessario provare un nesso diretto di pertinenzialità con una specifica cessione. Nel caso concreto l'imputazione stessa richiamava l'"ingente quantitativo di droga" e la somma di euro 7.045,00 come verosimile provento, nonché l'assenza di occupazione lavorativa; la difesa non ha fornito prova della lecita provenienza. Per questi motivi la confisca è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Qui rilevante perché, in presenza di patteggiamento per reati di stupefacenti, opera il richiamo all'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e alla disciplina speciale della confisca.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
«nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240- bis del codice penale»
Stabilisce che, per i patteggiamenti relativi ad alcuni delitti di stupefacenti, trova applicazione automatica la disciplina dell'art. 240-bis c.p., autorizzando quindi la confisca secondo i criteri di quest'ultimo.
art. 240-bis cod. pen.
testo richiamato relativo alla confisca del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che risultano sproporzionati rispetto al reddito o all'attività; nonché alla confisca sostitutiva di valori equivalenti quando non è possibile procedere alla confisca diretta
Interpretato come norma che consente la cosiddetta confisca 'per sproporzione' o 'allargata', senza necessità di provare il nesso di pertinenzialità diretta tra il denaro e una specifica cessione di stupefacente; è sufficiente dimostrare la sproporzione e l'assenza di giustificazione della provenienza.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dalla difesa ma la Corte sottolinea che non è richiesta la prova del nesso di pertinenzialità nel regime di cui all'art. 240-bis applicabile per patteggiamento; l'art. 240 cod. pen. disciplina la confisca per delitto, ma l'art. 240-bis integra disciplina specifica per sproporzione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva in ordine ai mezzi di impugnazione, ma la Corte ha ritenuto il vizio del ricorso non attinente a questa norma: l'inammissibilità deriva dalla mancata specificità della prospettazione fattuale sull'insussistenza dei presupposti della confisca.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: qui applicata per l'addebito delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in favore dello Stato.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere colpa nel proporre il ricorso; comunque non impedisce l'applicazione delle sanzioni pecuniarie connesse all'inammissibilità.
artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/1990; art. 17 e art. 75 d.P.R. n. 309/1990; art. 2 legge n. 895/1967; artt. 678, 336, 81 c.p.
Norme penali e di settore richiamate nella descrizione dei reati per i quali si è proceduto e che hanno reso possibile il patteggiamento e la contestazione degli illeciti; non sono direttamente decisive sulla questione della confisca per sproporzione, ma contestualizzano la gravità delle fattispecie (spaccio, detenzione di esplosivi e minaccia a P.G.).
Massime di principio
- In pendenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per reati di droga, si applica la disciplina della confisca prevista dall'art. 240-bis c.p. tramite l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990: ciò consente la confisca per sproporzione anche senza provare il nesso diretto tra ogni singola somma e una specifica cessione.
- La confisca 'per sproporzione' richiede che il denaro o i beni siano in valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività e che il soggetto non giustifichi la loro lecita provenienza; l'onere probatorio circa la provenienza lecita grava sul difensore/ricorrente.
- Per impugnare con successo una confisca in Cassazione occorre una specifica e circostanziata prospettazione dell'insussistenza dei presupposti fattuali (es. elementi probatori che dimostrino la lecita provenienza del denaro); meri rilievi generici sono insufficienti e comportano l'inammissibilità del ricorso.
- La confisca può essere estesa (allargata) anche quando l'imputato abbia posto in essere una sola cessione o anche la sola detenzione di stupefacente, purché sussista sproporzione e manchi giustificazione della provenienza delle somme.
- La qualificazione, nella imputazione, di 'ingente somma' e l'assenza di redditi leciti del soggetto costituiscono elementi che legittimano l'adozione della confisca per sproporzione, salvo prova contraria fornita dal difensore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto l'impugnazione va valutata e motivata con attenzione probatoria prima di essere proposta.
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