Sentenza del 26/11/2018 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Ai fini accertativi il controllo fiscale basato su movimentazioni bancarie sui conti intestati a parte contribuente, sui famigliari e/o conviventi è legittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'estensione del controllo bancario ai conti intestati a familiari e/o conviventi, sostenendo implicitamente che tali movimentazioni non potessero essere riferite al proprio reddito e che la mera cointestazione o la destinazione delle somme alle esigenze familiari fosse sufficiente a escluderne la rilevanza fiscale.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: nell'ambito di una verifica fiscale sul contribuente, l'Ufficio può esaminare anche i conti correnti intestati a familiari o conviventi quando sussistano elementi che ne colleghino le movimentazioni alla posizione del contribuente. Le somme risultanti dai movimenti bancari possono essere poste a base dell'accertamento secondo la presunzione prevista dalla disciplina fiscale, spettando al contribuente o agli interessati dimostrare analiticamente l'origine non reddituale di ciascuna entrata. Il semplice richiamo alla cointestazione del conto o alle esigenze familiari non è sufficiente a superare tale presunzione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle indagini finanziarie e delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire maggiori redditi, anche quando riguardano conti intestati a familiari o conviventi, purché il collegamento con il contribuente sottoposto a verifica sia giustificato dagli elementi del caso concreto.
Principio dell'onere della prova contraria analitica
Chi intende escludere la rilevanza reddituale delle somme deve fornire una spiegazione specifica e documentata per le singole movimentazioni, dimostrandone la provenienza non imponibile. Non bastano giustificazioni generiche, la cointestazione del conto o il riferimento alle esigenze familiari.
Massime di principio
- In una verifica fiscale, l'Amministrazione può esaminare i conti di familiari o conviventi se vi sono elementi concreti che facciano ritenere che il contribuente ne abbia la disponibilità, li utilizzi o ne benefici.
- La presunzione derivante dai movimenti bancari può essere superata solo con una prova documentale e analitica della natura non imponibile di ciascuna somma.
- La cointestazione del conto non dimostra, da sola, che le somme appartengano in tutto o in parte a un soggetto diverso dal contribuente accertato.
- Il richiamo generico a rapporti familiari, esigenze domestiche o gestione comune delle spese non è sufficiente a escludere la riferibilità fiscale delle movimentazioni.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare documentazione idonea a ricostruire origine, causale e destinazione delle singole entrate e uscite sui conti del contribuente e dei soggetti a lui collegati.
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