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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Ai fini accertativi il controllo fiscale basato su movimentazioni bancarie sui conti intestati a parte contribuente, sui famigliari e/o conviventi è legittimo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'estensione del controllo bancario ai conti intestati a familiari e/o conviventi, sostenendo implicitamente che tali movimentazioni non potessero essere riferite al proprio reddito e che la mera cointestazione o la destinazione delle somme alle esigenze familiari fosse sufficiente a escluderne la rilevanza fiscale.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: nell'ambito di una verifica fiscale sul contribuente, l'Ufficio può esaminare anche i conti correnti intestati a familiari o conviventi quando sussistano elementi che ne colleghino le movimentazioni alla posizione del contribuente. Le somme risultanti dai movimenti bancari possono essere poste a base dell'accertamento secondo la presunzione prevista dalla disciplina fiscale, spettando al contribuente o agli interessati dimostrare analiticamente l'origine non reddituale di ciascuna entrata. Il semplice richiamo alla cointestazione del conto o alle esigenze familiari non è sufficiente a superare tale presunzione.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle indagini finanziarie e delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari

    Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire maggiori redditi, anche quando riguardano conti intestati a familiari o conviventi, purché il collegamento con il contribuente sottoposto a verifica sia giustificato dagli elementi del caso concreto.

  • Principio dell'onere della prova contraria analitica

    Chi intende escludere la rilevanza reddituale delle somme deve fornire una spiegazione specifica e documentata per le singole movimentazioni, dimostrandone la provenienza non imponibile. Non bastano giustificazioni generiche, la cointestazione del conto o il riferimento alle esigenze familiari.

Massime di principio

  • In una verifica fiscale, l'Amministrazione può esaminare i conti di familiari o conviventi se vi sono elementi concreti che facciano ritenere che il contribuente ne abbia la disponibilità, li utilizzi o ne benefici.
  • La presunzione derivante dai movimenti bancari può essere superata solo con una prova documentale e analitica della natura non imponibile di ciascuna somma.
  • La cointestazione del conto non dimostra, da sola, che le somme appartengano in tutto o in parte a un soggetto diverso dal contribuente accertato.
  • Il richiamo generico a rapporti familiari, esigenze domestiche o gestione comune delle spese non è sufficiente a escludere la riferibilità fiscale delle movimentazioni.
  • Per prevenire contestazioni è opportuno conservare documentazione idonea a ricostruire origine, causale e destinazione delle singole entrate e uscite sui conti del contribuente e dei soggetti a lui collegati.

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