Cassazione Penale, Ordinanza n. 24208/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, per difetto di un'effettiva attività difensiva utile e per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 c.p.p. da parte della memoria depositata dalla parte civile.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in sede di appello contro la decisione del giudice di pace, ha confermato la condanna per diffamazione. Deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova testimoniale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la valutazione probatoria di screenshot da lui disconosciuti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione di una consulenza tecnica di parte. La Corte rileva che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge/vizi di motivazione, mirano in realtà a censurare la motivazione della sentenza impugnata e sono quindi preclusi in cassazione nel giudizio relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace. Quanto al terzo motivo, lo reputa manifestamente infondato perché il Tribunale ha motivato sull'irritualità dell'acquisizione della consulenza, redatta senza l'esame dibattimentale del tecnico. In rito, la Corte affronta anche la questione delle spese della parte civile, escludendone la rifusione per mancanza di un'effettiva attività difensiva utile e per il tardivo deposito della memoria.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Nel giudizio di legittimità contro le sentenze del Tribunale che decidono appelli avverso sentenze del giudice di pace, il ricorso è limitato ai motivi consentiti dalla norma; le censure che, al di là della qualificazione formale, investono la motivazione restano precluse.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, c.p.p.
art. 611 c.p.p.
Il mancato rispetto del termine di quindici giorni per il deposito della memoria esclude la liquidazione delle spese in favore della parte civile nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso le sentenze del Tribunale pronunciate in appello contro decisioni del giudice di pace, non sono ammissibili doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirino sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito o della motivazione della sentenza impugnata.
- Gli screenshot relativi allo stato di un account WhatsApp, quando consistano in immagini dello stato visibile ai contatti e la loro acquisizione processuale avvenga tramite dichiarazioni testimoniali, non pongono di per sé una questione di inutilizzabilità, ferma restando la valutazione di attendibilità del testimone da parte del giudice di merito.
- I contributi tecnici di parte non possono essere valutati nel dibattimento se non dopo l'esame dibattimentale del tecnico che li ha redatti; in difetto, il giudice può ritenere l'elaborato irritualmente acquisito e dunque privo di rilevanza a discarico.
- Nel giudizio di cassazione celebrato in camera di consiglio non partecipata, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva utile e concreta a sostegno della propria pretesa risarcitoria.
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