Ordinanza n. 3945/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- codice pratica: -OMISSIS- disponente il rigetto dell’istanza MI 4706975804 presentata dal datore di lavoro in data 03.07.2020 in favore del ricorrente notificato al ricorrente il 18.11.24 a seguito di istanza di accesso agli atti; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in suo favore. Il Presidente della Sezione ha successivamente dichiarato la perenzione del ricorso, rilevando che, entro un anno dal deposito del ricorso, avvenuto il 17 febbraio 2025, non era stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto di perenzione, sostenendo che il deposito, in data 8 ottobre 2025, dell’atto di costituzione di un nuovo difensore dimostrasse comunque il permanere dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dovuto stabilire se tale atto potesse impedire la perenzione in assenza dell’istanza di fissazione dell’udienza.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza debba essere presentata entro il primo anno di pendenza del ricorso per evitare la perenzione. Tale adempimento è necessario e non può essere sostituito o surrogato da altri atti processuali. In particolare, la costituzione di un ulteriore difensore, anche se espressiva dell’interesse della parte a proseguire il giudizio, non interrompe né sospende il decorso del termine di perenzione. Il decreto presidenziale di perenzione è stato pertanto confermato. L’opponente è stato condannato al pagamento delle spese della fase di opposizione, liquidate in euro 300,00 oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dal Ministero.
Norme richiamate
istanza di fissazione dell’udienza di discussione
La presentazione dell’istanza entro il primo anno di pendenza del ricorso costituisce adempimento necessario per evitare la perenzione.
il termine di perenzione “non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1”
Il termine di perenzione continua a decorrere in assenza dell’istanza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a., anche qualora siano compiuti atti processuali diversi.
La mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale comporta la perenzione del ricorso.
Le spese della fase di opposizione al decreto di perenzione sono regolate dal giudice, che può tener conto della limitata attività difensiva della parte resistente.
Massime di principio
- Per evitare la perenzione del ricorso, l’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. deve essere presentata entro il primo anno di pendenza del giudizio.
- La costituzione di un nuovo difensore o di un ulteriore difensore non costituisce atto equipollente all’istanza di fissazione dell’udienza e non impedisce la maturazione della perenzione.
- Il compimento di atti processuali diversi dall’istanza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. non arresta il decorso del termine di perenzione stabilito dall’art. 81 c.p.a.
Come è indicizzato
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