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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determina n. 73 del 27 gennaio 2023, resa dal Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esame, per l''assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, Area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie; - di tutti i verbali di concorso e in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relati-va graduatoria; - della Determina n. 187 del 24 febbraio 2023, adottata dal Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con la quale sono stati assunti i vincitori della selezione pubblica di che trattasi; - ove occorra, in parte qua, del Bando di concorso n. 25 di cui alle Determine Dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021 della regione Puglia, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all''art. 7, comma 4, lett. a); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, che con gli atti e i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione; - nonché, per l''accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l''attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo universitario posseduto in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione all''86° o 87° posto della relativa graduatoria di merito; - nonché, ancora, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all''adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa azionata.

Giustizia amministrativa202300416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti di un concorso regionale per 18 posti di categoria D, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo per la laurea vecchio ordinamento, nonché la corrispondente previsione del bando

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante a un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Puglia, era stata collocata al 197° posto con 24,625 punti. Il bando consentiva l'accesso alternativamente con laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento e prevedeva 1,5 punti per una laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione, escludendo tuttavia le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per l'accesso. La candidata aveva dichiarato il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, ma non aveva indicato tale titolo nella sezione relativa agli ulteriori titoli accademici. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando, dell'art. 1 d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 6 l. n. 241/1990, dei decreti ministeriali in materia di ordinamento universitario e del principio di buon andamento, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, irrazionalità manifesta, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il bando, interpretato nel senso di non consentire la valorizzazione del diploma di laurea vecchio ordinamento come titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale, determinasse una disparità irragionevole tra candidati titolari di percorsi formativi diversi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riconoscimento di 1,5 punti aggiuntivi, con conseguente rideterminazione del punteggio a 26,125, e la condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure consequenziali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo, in parte qua, l'art. 7 del bando e l'interpretazione applicata dalla Commissione, poiché la disciplina consentiva di utilizzare come titolo di accesso tanto la laurea triennale quanto il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale, ma impediva di valorizzare il titolo superiore come titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale. Un diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce invece un titolo di livello superiore rispetto alla laurea triennale, in ragione della maggiore articolazione del percorso formativo e dei diversi obiettivi didattici. La mancata attribuzione del punteggio avrebbe prodotto un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati con titoli di studio oggettivamente diversi. Il Collegio ha escluso che potesse operare il principio di autoresponsabilità dichiarativa, poiché la stessa lex specialis non consentiva alla candidata di far valere il titolo vecchio ordinamento come titolo ulteriore rispetto a quello minimo. Sono stati annullati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, la previsione del bando, la graduatoria, le determinazioni regionali e i verbali della Commissione nella parte relativa alla mancata attribuzione dei punti. È stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, lasciando alla Regione l'adozione degli atti conseguenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la non agevole soluzione delle questioni interpretative.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso

    La disposizione è stata annullata in parte qua perché interpretata e applicata in modo da impedire la valorizzazione del diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico come titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale minima.

  • art. 2 del bando di concorso

    possesso, alternativamente, della laurea di primo livello, del diploma di laurea, della laurea specialistica o della laurea magistrale

    La previsione individuava alternativamente i titoli validi per l'accesso e rendeva irragionevole non valorizzare il titolo di livello superiore rispetto alla laurea triennale.

  • art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004

    il corso di laurea di I livello ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali

    La laurea triennale presenta obiettivi formativi diversi e meno avanzati rispetto alla laurea magistrale o al diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico.

  • art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004

    il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici

    La diversità degli obiettivi formativi conferma che il titolo magistrale o vecchio ordinamento a ciclo unico è superiore rispetto alla laurea triennale e può essere valutato come titolo aggiuntivo.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra i vizi dedotti; il testo non espone una specifica applicazione autonoma della disposizione.

  • art. 1 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente tra i vizi dedotti; il testo non espone una specifica applicazione autonoma della disposizione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la domanda di condanna in forma specifica; la pronuncia riconosce il punteggio e rimette all'amministrazione l'adozione degli atti conseguenti.

Massime di principio

  • Quando un bando ammette alternativamente la laurea triennale e un titolo universitario superiore, quale la laurea magistrale o il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, il titolo superiore deve poter essere valutato come titolo aggiuntivo rispetto al requisito minimo rappresentato dalla laurea triennale.
  • È irragionevole e discriminatorio attribuire il punteggio per i titoli aggiuntivi ai possessori di lauree articolate su più livelli e negarlo ai possessori di un diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, quando il bando individua la laurea triennale come titolo sufficiente per l'accesso.
  • Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non può escludere il riconoscimento di un titolo aggiuntivo quando la lex specialis, per come formulata, impediva al candidato di indicare il titolo superiore come ulteriore rispetto al titolo minimo di accesso.
  • L'annullamento degli atti concorsuali per omessa valorizzazione del titolo superiore comporta il riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal bando e la riedizione degli atti conseguenti, inclusa la rideterminazione della graduatoria nei limiti dell'interesse del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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