Ordinanza n. 1498/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto della Prefettura di Caserta (prot. uscita N. -OMISSIS- datato 15.05.2026, notificato all'istante, con il quale è stato confermato il decreto n. -OMISSIS- 1 Bis del 22 febbraio 2016 recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del TULPS; del provvedimento del 17.10.2024 adottato dal Ministero dell'Interno recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il predetto divieto di detenzione; di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Caserta che ha confermato il precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché il provvedimento del Ministero dell'Interno di rigetto del ricorso gerarchico. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti, ma il TAR rileva che il ricorso non sembra prospettare censure suscettibili di probabile accoglimento nel merito. La domanda cautelare è stata esaminata con riguardo alla non manifesta irragionevolezza e sproporzione del divieto, alla luce delle vicende giudiziarie del ricorrente e, in particolare, del rinvio a giudizio del 12 marzo 2026 per bancarotta fraudolenta, sottrazione di beni al pagamento di imposte e impiego di beni e denaro di provenienza illecita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto insussistente, allo stato del giudizio cautelare, un fumus boni iuris favorevole, poiché il divieto prefettizio non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato in relazione alle vicende che hanno coinvolto il ricorrente, incluso il recente rinvio a giudizio per gravi reati economici e patrimoniali. Il Collegio ha inoltre rilevato che ogni licenza di polizia richiede, oltre all'affidabilità, il presupposto della buona condotta, requisito che nella fattispecie sembra difettare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti
La disposizione costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, la cui legittimità cautelare è stata valutata alla luce dell'affidabilità e della buona condotta dell'interessato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un divieto prefettizio di detenzione di armi non può essere concessa quando, alla luce delle vicende giudiziarie dell'interessato, il provvedimento non appaia manifestamente irragionevole o sproporzionato.
- L'esercizio delle attività soggette a licenza di polizia presuppone non solo l'affidabilità dell'interessato, ma anche la sussistenza della buona condotta; la presenza di recenti vicende giudiziarie per gravi reati può rendere tale requisito almeno prima facie carente.
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