Sentenza n. 1586/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 15 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento, nonché la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il pagamento delle somme non percepite e il risarcimento dei danni. La sanzione traeva origine da fatti del 2017 e da un procedimento penale nel quale le imputazioni iniziali comprendevano lesioni personali gravi e minaccia aggravata, commesse asseritamente con abuso della qualifica. Il giudizio penale aveva tuttavia riqualificato le lesioni personali da gravi a lievi, dichiarando il non doversi procedere per remissione della querela, e aveva ridotto la contestazione di minaccia a minaccia semplice, con condanna definitiva alla sola multa di 1.000 euro, con sospensione condizionale e non menzione. Il ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti e falsità del presupposto, perché l'amministrazione avrebbe fondato la sanzione sull'originaria contestazione di lesioni gravi anziché sull'esito definitivo del processo penale; violazione dell'art. 1393 cod. ord. mil.; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere; violazione dell'art. 1392, comma 3, cod. ord. mil., per asserita tardiva conclusione del procedimento disciplinare; insufficiente istruttoria e mancata considerazione della documentazione relativa alla situazione familiare, sanitaria ed economica; violazione dell'art. 1369 cod. ord. mil., per l'utilizzo di precedenti disciplinari che avrebbero dovuto essere cancellati. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il proprio stato di servizio e un successivo intervento, compiuto durante la sospensione, per sventare una rapina. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la gravità della condotta, il suo collegamento con l'abuso della qualifica e la legittimità dell'iter disciplinare.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 1393, comma 2, cod. ord. mil., ritenendo che tale disposizione riguardi la riapertura del procedimento disciplinare in presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione, mentre nel caso concreto, per le lesioni, vi era stata una pronuncia di non doversi procedere per remissione della querela e, per la minaccia, una condanna definitiva. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse ricostruito in modo puntuale gli esiti penali e valutato complessivamente la condotta, sicché non sussistevano travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza. La gravità della condotta, caratterizzata da minacce rivolte da un appartenente all'Arma e dall'utilizzo intimidatorio del ruolo, rientra nella discrezionalità amministrativa dell'amministrazione militare; tale valutazione è sindacabile soltanto per evidenti figure sintomatiche di eccesso di potere o per manifesta sproporzione, non ravvisate nella fattispecie. La motivazione è stata ritenuta sufficiente anche per relationem, mediante il richiamo agli atti dell'inchiesta formale, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati e ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare. È stata respinta anche la censura sulla durata del procedimento: il termine di 270 giorni previsto dall'art. 1392, comma 3, cod. ord. mil. decorreva dal 23 giugno 2025, data di acquisizione della sentenza irrevocabile della Corte di cassazione, e il decreto sanzionatorio era stato adottato il 15 gennaio 2026, prima della scadenza del termine fissata al 4 febbraio 2026. L'asserita brevità dell'esame della documentazione da parte della Commissione non dimostrava l'illegittimità dell'atto; inoltre, la documentazione sanitaria familiare era stata trasmessa al ricorrente a seguito dell'istanza di accesso. È stata respinta anche la censura relativa ai precedenti disciplinari, poiché il provvedimento richiamava precedenti di corpo e di servizio risultanti dallo stato di servizio del militare. La successiva assoluzione intervenuta nel maggio 2026 in altro procedimento penale non incideva sulla legittimità del decreto, fondato su un compendio motivazionale autonomo e non direttamente riferito a quel procedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 1352, 1355, 1369, 1392 e 1393 cod. ord. mil.
“Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”.
L'art. 1392, comma 3, individua il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale e fa decorrere il termine dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile o dell'archiviazione. L'art. 1393, comma 2, sulla riapertura del procedimento, non si applica quando il procedimento penale si sia concluso, per uno dei fatti, con non doversi procedere per remissione della querela e, per l'altro, con condanna.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento disciplinare può essere resa per relationem mediante il puntuale richiamo agli atti dell'inchiesta formale, purché le ragioni della decisione risultino comprensibili.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stata disposta la celere trattazione del merito del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della gravità dei fatti ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare militare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o evidente sproporzione tra condotta e sanzione.
- Quando il procedimento penale si conclude, per uno degli addebiti, con non doversi procedere per remissione della querela e, per un altro, con una condanna definitiva, non ricorre automaticamente il presupposto per la riapertura del procedimento disciplinare previsto dall'art. 1393, comma 2, cod. ord. mil., riferito alla sentenza irrevocabile di assoluzione.
- Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale decorre dalla data in cui l'amministrazione acquisisce la conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile, e non dalla precedente conoscenza delle imputazioni o degli atti del procedimento penale.
- L'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare può essere assolto per relationem mediante il richiamo puntuale agli atti dell'inchiesta formale, soprattutto quando la condotta contestata è di particolare gravità e incompatibile con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare.
- La sopravvenuta assoluzione in un distinto procedimento penale non travolge il provvedimento disciplinare quando quest'ultimo sia fondato su un autonomo compendio fattuale e motivazionale non direttamente riferito al procedimento penale definito con assoluzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14285/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14296/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2481/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →