Sentenza n. 7110/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250035610 del 13.01.2026 (cfr. all. 1); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, motivato dalla tardività del deposito della domanda di iscrizione universitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, deducendo l’erroneità del suo unico presupposto motivazionale: la presunta tardività del deposito della domanda di iscrizione universitaria. Ha documentato di avere inviato tempestivamente la domanda di iscrizione al semestre filtro entro i termini previsti dall’art. 2 del D.M. 431 del 20 giugno 2025 e di avere effettuato il pagamento della tassa universitaria dovuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame. Ha ritenuto dimostrata documentalmente l’assenza del presupposto posto a fondamento del diniego, poiché la domanda di iscrizione risultava inviata tempestivamente e la tassa universitaria era stata pagata. Di conseguenza, ha annullato il diniego e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, rispettando quanto affermato nella decisione e tenendo conto dell’ulteriore documentazione eventualmente divenuta disponibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della numerosità delle istanze quotidianamente esaminate dal Consolato.
Norme richiamate
art. 2 D.M. 431 del 20 giugno 2025
La disposizione individua i termini per l’invio della domanda di iscrizione al semestre filtro; il giudice ha ritenuto provato che la domanda fosse stata presentata tempestivamente.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio, previa consultazione delle parti, secondo il rito decisorio semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando un diniego amministrativo è fondato esclusivamente sulla tardività di un adempimento, la documentazione che dimostri la tempestiva esecuzione dell’adempimento priva di fondamento il presupposto motivazionale e impone l’annullamento del diniego.
- L’annullamento di un diniego per erroneità del suo unico presupposto non comporta necessariamente il riconoscimento diretto del titolo richiesto, ma può comportare l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza entro un termine fissato dal giudice.
- Nel riesame successivo all’annullamento, l’amministrazione deve conformarsi alla statuizione giudiziale e valutare anche la documentazione ulteriore eventualmente divenuta disponibile.
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