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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20784/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art.304, comma 2, c.p.p., ritenuta necessaria per la "particolare complessità" del dibattimento legata all'espletamento di una perizia di trascrizione delle intercettazioni. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione riguardo alla concreta e oggettiva complessità, censurava l'utilizzo dei ritardi imputabili al perito come causa della sospensione, prospettava violazioni costituzionali e convenzionali (art.13 Cost., artt.5 e 6 CEDU) e contestava la mancata valutazione della persistente attualità delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del Tribunale di apprezzare la "particolare complessità" con riferimento all'interezza del dibattimento (anche in termini prognostici) e non limitatamente alle attività residue. Ha affermato che una perizia necessaria e inevitabile per lo svolgimento del dibattimento (anche se incide sulla posizione di un solo imputato) può giustificare la sospensione dei termini per tutti gli imputati. La questione di legittimità costituzionale dell'art.304, comma 2, c.p.p. è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando precedenti di questa Corte e della Corte Costituzionale. Sul profilo delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che l'eventuale censura su proporzionalità e attualità della misura non fosse rimessa al rimedio della cassazione nell'ambito del motivo proposto, ma dovesse essere esperita con la specifica procedura di cui all'art.299 c.p.p. La sentenza conclude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento.

Norme richiamate

  • art.304 c.p.p., comma 2

    Consente la sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento; la Corte ne conferma la legittimità e ne interpreta l'applicazione in senso ampio, con valutazione prognostica sull'interezza del dibattimento.

  • art.310 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata come regola di rimessione al Tribunale distrettuale; utilizzata nel quadro dell'impugnazione dell'adozione della misura di sospensione dei termini.

  • art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e difetto di motivazione). La Corte ha valutato e respinto tali censure.

  • art.13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per profili di libertà personale; la Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che i limiti agli effetti della custodia sono previsti e bilanciati dalla normativa.

  • artt.5 e 6 CEDU

    Richiamati a tutela della libertà personale e del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale con i parametri europei, richiamando precedenti giurisprudenziali.

  • art.299 c.p.p., comma 3

    Richiamato per segnalare che le questioni relative alla persistenza e proporzionalità della misura cautelare devono essere dedotte mediante specifica istanza prevista da tale norma e non con il mezzo invocato in cassazione.

  • art.94 disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • Precedenti giurisprudenziali (Sez.U 1/10/1991 n.20; Corte Cost. 17/07/2012 n.204; varie Sezioni della Cassazione citate)

    Utilizzati per confermare la conformità costituzionale dell'art.304 c.p.p. e per precisare i criteri interpretativi relativi alla nozione di particolare complessità del dibattimento e alla valutazione discrezionale del giudice.

Massime di principio

  • La "particolare complessità" ai sensi dell'art.304, comma 2, c.p.p. va valutata sull'interezza del dibattimento e non solo rispetto alle attività residue: il giudice può adottare la sospensione dei termini anche per valutazioni prognostiche sulla durata complessiva del processo.
  • Una perizia necessaria e inevitabile per lo svolgimento del dibattimento (es. trascrizione di intercettazioni) può giustificare la sospensione dei termini anche se riguarda la posizione di un solo imputato, poiché si tratta di un atto oggettivo relativo al dibattimento.
  • Il giudizio sulla particolare complessità è rimesso alla discrezionalità del giudice ed è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia omessa o manifestamente insufficiente; valutazioni fattuali adeguatamente motivate sono in genere insindacabili.
  • I ritardi o le inadempienze di ausiliari (periti) possono concorrere a determinare la complessità processuale e giustificare la sospensione dei termini, purché il tribunale motivi adeguatamente la rilevanza di tali circostanze per la definizione del dibattimento.
  • Questioni relative alla persistenza, attualità e proporzionalità della misura cautelare (es. possibilità di misure meno gravose) devono essere dedotte mediante l'istanza prevista dall'art.299 c.p.p. e non sono tipicamente rimettibili al sindacato di legittimità materiale attraverso il motivo di cassazione usato nel caso.
  • I profili di costituzionalità dell'art.304, comma 2, c.p.p. sono stati ripetutamente ritenuti infondati dalla giurisprudenza: la norma è compatibile con i limiti costituzionali purché il giudice osservi i presupposti e i limiti di legge e motivi adeguatamente le scelte processuali.

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