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Sentenza

Sentenza del 04/03/2020 n. 6014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e IVA per il 2009, con cui erano stati disconosciuti costi di sponsorizzazione per Euro 523.500 verso 17 società sportive (14 ASD). L'Agenzia lamenta: (i) nullità della sentenza di secondo grado per aver ritenuto contraddittoria la motivazione dell'avviso di accertamento; (ii) violazione dei principi sulla deducibilità/detraibilità (onere della prova, documentazione, inerenza, effetti IVA); (iii) errata disapplicazione della presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 che limita la deducibilità delle sponsorizzazioni verso ASD. La società resistette con controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 4/3/2020 (camera di consiglio 29/4/2019), ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva dichiarato la nullità dell'avviso per presunta motivazione contraddittoria, rilevando invece che le censure dell'Ufficio (antieconomicità e non inerenza/inesistenza) erano compatibili e non alternative contraddittorie. Ha però dichiarato infondato il secondo motivo relativo all'onere della prova e alla documentazione, ricordando che spetta all'Amministrazione provare l'inesistenza delle operazioni prima di potere contestare la documentazione del contribuente. Ha inoltre ritenuto fondato il terzo motivo nella parte in cui richiama che le spese di sponsorizzazione-rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002. Il ricorso incidentale della S. Srl è stato dichiarato inammissibile perché la società era risultata vittoriosa in secondo grado e quindi priva di interesse alla cassazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR delle Marche in diversa composizione, con restituzione della decisione sulle spese al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti formali della motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte valuta la congruità e la non contraddittorietà dei motivi esposti nell'atto impositivo.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Richiamato relativamente agli aspetti IVA connessi alla notificazione e alle contestazioni; la Corte non riteniene che la motivazione dell'atto fosse contraddittoria sotto il profilo IVA.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Invocato dall'Ufficio in ordine alla presunta mancanza di documentazione e alla deducibilità; la Corte ricorda che l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione grava sull'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Rilevante ai fini della deducibilità/detraibilità IVA; la Corte richiama i principi generali ma afferma la prevalenza dell'onere probatorio dell'Ufficio per l'inesistenza.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Richiamati con riferimento all'onere della prova e alla valutazione documentale; la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve provare l'inesistenza prima di far valere carenze documentali.

  • L. n. 289/2002, art. 90, comma 8

    La Corte afferma che le spese di sponsorizzazione-rapresentanza sono deducibili nei limiti previsti da questa norma; tale limite va applicato nelle valutazioni sulla deducibilità.

  • L. n. 4/1929, art. 24

    Citata nel ricorso incidentale dalla contribuente; la Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulle questioni non decise in appello, rinviabili al giudizio di merito.

  • L. n. 212/2000, artt. 5, 6, 7, 10 e 12 comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamate in ordine ai principi di trasparenza della motivazione e diritto di difesa; la Corte ha valutato che l'avviso consentiva la difesa essendo priva di contraddittorietà insanabile.

  • L. n. 53/1994, art. 3-bis e L. n. 132/2015, art. 16 (nov.)

    Riferite alla regolarità della notificazione via PEC del ricorso; la Corte ha respinto l'eccezione sollevata dalla ricorrente incidentale perché la notifica risultava regolare.

  • Cass. n. 25197/2009

    Giurisprudenza di riferimento che sancisce la nullità dell'avviso se basato su motivazioni confliggenti e inconciliabili; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che nel caso concreto non ricorresse la contraddittorietà.

  • Cass. n. 25021/2018

    Citata per distinguere le spese di sponsorizzazione-rappresentanza dalle spese di sponsorizzazione pubblicitaria, con diverse implicazioni di inerenza e deducibilità.

Massime di principio

  • La nullità dell'avviso di accertamento per motivazione contraddittoria sussiste solo se l'atto è fondato su ragioni alternative inconciliabili che impediscono al contribuente di organizzare la difesa; motivi concorrenti (es. antieconomicità e mancata inerenza) sono compatibili e non determinano automaticamente nullità.
  • L'onere di provare l'inesistenza di operazioni (p.es. sponsorizzazioni fittizie) grava sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo aver dimostrato l'inesistenza può rilevare l'insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente.
  • Va operata una distinzione tra spese di sponsorizzazione-rappresentanza e spese di sponsorizzazione pubblicitaria: le prime possono essere trattate come spese di rappresentanza con limiti di deducibilità (art. 90, comma 8, L. 289/2002), mentre le seconde pongono questioni di inerenza e correlazione diretta con i ricavi.
  • La presunzione legislativa di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 non determina automaticamente la deducibilità piena: le sponsorizzazioni verso ASD rientrano nei limiti e nella disciplina peculiare prevista dalla norma.
  • Eccezioni formali sulla validità della notifica (p.es. PEC) devono essere valutate concretamente: una regolare notificazione via PEC annulla l'eccezione e rende il gravame principale ammissibile.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile quando la parte che lo propone risulta vittoriosa nella decisione di merito impugnata, perché manca l'interesse alla cassazione.

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