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Sentenza

Sentenza n. 729/2026 - Catania, Sezione 3

per la condanna del Comune di Messina al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 32.013,00, oltre gli interessi moratori maturati, in relazione all’esecuzione del contratto n. 4044 del 14.05.2014, oggetto di recesso da parte dell’Ente ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/2011.

Giustizia amministrativa202500344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decurtazione del 10% dell'importo dovuto per le opere eseguite e per le spese sostenute, effettuata dal Comune in occasione del recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva eseguito lavori di moderazione del traffico urbano in forza di un contratto di appalto, sino al recesso disposto dal Comune a seguito di informazione antimafia. L'Amministrazione aveva corrisposto il valore delle opere eseguite, applicando una decurtazione del 10%, pari a euro 32.013,00, sull'importo risultante dal SAL n. 3. La società aveva chiesto il pagamento della somma mediante decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario. A seguito dell'opposizione del Comune, il Tribunale di Messina aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e revocato il decreto ingiuntivo. La società aveva quindi riattivato il giudizio davanti al TAR qualificando l'atto come riassunzione e chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma decurtata, oltre interessi. Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità dell'iniziativa processuale, sostenendo che la società avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di recesso e la determinazione patrimoniale contenuta nel certificato di pagamento, nonché contestato nel merito la spettanza della somma, rilevando che l'art. 94 d.lgs. 159/2011 riconosce soltanto il valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e non l'intero corrispettivo contrattuale. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., i possibili profili di inammissibilità della riassunzione. La ricorrente ha sostenuto che la richiesta di rigetto dell'opposizione fosse un refuso e ha insistito sulla domanda di condanna.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha distinto tra riassunzione e riproposizione della domanda nell'ambito della translatio iudicii. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, davanti al giudice amministrativo occorre normalmente riproporre la domanda secondo le forme e il rito propri del giudizio amministrativo, adattandone il petitum alla diversa natura dei poteri esercitati dal giudice ad quem. Nel caso concreto, la mera trascrizione della domanda formulata davanti al giudice ordinario non era sufficiente: la società aveva chiesto soltanto la condanna del Comune al pagamento, senza impugnare il recesso e il correlato certificato di pagamento nella parte in cui avevano determinato la decurtazione del 10%. Secondo il TAR, tale decurtazione non costituiva una mera questione civilistica di adempimento contrattuale, poiché il pagamento previsto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011 deve avvenire nei limiti delle utilità conseguite e presuppone una valutazione autoritativa dell'Amministrazione. Pertanto, la domanda di condanna avrebbe dovuto accompagnarsi alla domanda di annullamento degli atti amministrativi lesivi. In assenza di tale impugnazione, il giudice amministrativo non poteva pronunciarsi soltanto sulla condanna senza poter rimuovere l'atto presupposto. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, a seguito dell'informazione antimafia, il recesso previsto dall'art. 94 non è un ordinario recesso civilistico, ma riflette l'accertamento dell'incapacità del contraente a essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione. Il decreto ingiuntivo era ormai privo di effetti in quanto revocato con sentenza passata in giudicato. Le spese di lite sono state compensate per la complessità e la peculiarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    La prosecuzione davanti al giudice amministrativo deve avvenire, di regola, mediante riproposizione della domanda secondo le forme del processo amministrativo; la parte deve adeguare la domanda alla diversa natura dei poteri del giudice ad quem. La tempestività conserva gli effetti sostanziali e processuali, ma non esonera dall'osservanza delle preclusioni e dall'impugnazione dell'atto amministrativo lesivo.

  • art. 59, comma 2, l. 69/2009

    La domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

    Quando il giudizio passa da un plesso giurisdizionale a un altro dopo una declinatoria passata in giudicato, la domanda non può essere semplicemente trascritta, ma deve essere riformulata e adattata al rito e ai poteri del giudice competente.

  • art. 59, comma 4, l. 69/2009

    L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo.

    La disposizione disciplina la conseguenza del mancato rispetto dei termini di prosecuzione della translatio iudicii; nel caso deciso, tuttavia, l'inammissibilità deriva dall'inosservanza delle modalità di riproposizione e non dalla tardività.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie collegate alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo l'inquadramento operato dal giudice ordinario.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Le pubbliche amministrazioni recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

    Il pagamento spettante all'impresa dopo il recesso conseguente a informazione antimafia non coincide necessariamente con l'intero corrispettivo contrattuale; è parametrato al valore delle opere eseguite e alle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, secondo una valutazione amministrativa.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Le pubbliche amministrazioni non procedono [...] ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

    La prosecuzione del rapporto costituisce un'eccezione alla regola del recesso e richiede una motivazione congrua in ordine alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico previste dalla legge.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti il possibile profilo di inammissibilità derivante dall'irritualità della riassunzione.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione al termine di tre mesi per la riproposizione del giudizio davanti al giudice amministrativo e alla possibilità di sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato declina la giurisdizione e indica il giudice amministrativo quale giudice competente, la prosecuzione del giudizio deve avvenire mediante riproposizione della domanda secondo le forme e il rito del processo amministrativo, con l'adattamento necessario del petitum alla natura dei poteri del giudice ad quem.
  • La mera trascrizione davanti al giudice amministrativo della domanda proposta davanti al giudice ordinario non realizza una valida translatio iudicii quando il passaggio di giurisdizione impone di trasformare una domanda di adempimento o di condanna in una domanda che comprenda anche l'impugnazione dell'atto amministrativo lesivo.
  • Quando la pretesa patrimoniale deriva da una determinazione amministrativa che quantifica il pagamento dovuto in applicazione di parametri pubblicistici, come il limite delle utilità conseguite, la domanda di condanna al pagamento deve essere accompagnata dall'impugnazione dell'atto presupposto; il giudice amministrativo non può pronunciarsi soltanto sulla condanna senza poter rimuovere l'atto autoritativo lesivo.
  • Il recesso previsto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, conseguente a informazione antimafia, non opera come un ordinario recesso civilistico, ma riflette l'accertamento successivo dell'incapacità del contraente a essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione.
  • Dopo la revoca definitiva di un decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione per difetto di giurisdizione, il decreto non conserva effetti sostanziali né la qualità di titolo esecutivo; la pretesa deve essere validamente riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoInterdittiva e informazione antimafiaGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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