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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03875/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dai danni lamentati da alcuni privati al proprio immobile e alla propria sfera personale a seguito di lavori eseguiti nell'androne/tunnel sottostante e del traffico veicolare consentito sotto l'abitazione, ritenuti produttivi di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda risarcitoria, con condanna del Comune al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale, mentre erano state respinte o non esaminate altre domande, tra cui quella di inibitoria delle future immissioni. In appello il Comune aveva chiesto il rigetto della domanda o la riduzione del danno; i privati avevano proposto appello incidentale sulla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda di inibitoria e sul mancato risarcimento dei danni biologici e psico-fisici. In Cassazione il Comune ha articolato nove motivi: concorso di colpa del danneggiato e violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c.; omessa pronuncia e giudicato sulla quantificazione del danno e sugli interessi; erronea regolazione delle spese nei confronti di alcuni appellanti; difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inibitoria, ritenuta invece riconducibile alla materia urbanistica-edilizia; violazione del giudicato e della proprietà del bene interessato; erronea applicazione dell'art. 844 c.c. perché la domanda andava rivolta al proprietario del fondo immitente; erroneità della condanna risarcitoria in caso di proprietà comunale del tunnel/androne. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al concorso di colpa, alla quantificazione del danno, alle spese e alla giurisdizione, rilevando che la domanda riguardava la tutela di diritti soggettivi contro un comportamento materiale della P.A. non riconducibile a potere autoritativo; ha inoltre affermato che l'azione reale ex art. 844 c.c. va proposta verso il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, potendo cumularsi con la domanda risarcitoria aquiliana. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di inibitoria delle immissioni rumorose e sulle domande risarcitorie connesse, affermando che la controversia non investiva atti autoritativi né scelte discrezionali della P.A., ma modalità esecutive dell'opera e comportamenti materiali lesivi di diritti soggettivi. Le censure sulla quantificazione del danno, sul concorso di colpa, sulle spese e sul preteso giudicato sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate. È stata confermata, nei limiti già fissati dalla sentenza impugnata, la condanna risarcitoria, con rinvio al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato rileva solo se la sua condotta costituisce concreta concausa dell'evento dannoso; non basta una mera esposizione al rischio o un comportamento ipotetico e generico.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un dovere di attivazione della parte danneggiata, ma la Corte non ha ravvisato un profilo decisivo di violazione.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di solidarietà e alla pretesa inerzia del danneggiato; non decisivo nel giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza d'appello ha comunque affrontato i punti rilevanti della decisione impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione al giudicato, ma il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico la formazione di un giudicato ostativo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la definitività di capi non impugnati; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato sul tema della domanda e della legittimazione processuale, senza rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza valutata complessivamente rispetto all'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Non è stato ravvisato un vizio nella regolazione delle spese, essendo la soccombenza del Comune sostanzialmente prevalente.

  • art. 34 d.lgs. 80/1998

    La norma, nel testo originario, non giustifica la giurisdizione esclusiva amministrativa nella fattispecie, trattandosi di controversia su comportamenti materiali e non su atti o provvedimenti autoritativi.

  • art. 7 L. 205/2000

    Richiamato in relazione alla disciplina della giurisdizione amministrativa in materia urbanistica-edilizia, ma non applicabile alla controversia concreta.

  • art. 4 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, senza incidere sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a sottrarre la lite alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 133 d.lgs. 104/2010

    La Corte ha escluso che la controversia ricadesse nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica-edilizia.

  • art. 832 c.c.

    Invocato sulla titolarità del bene interessato dal tunnel/androne; la questione dominicale è stata ritenuta nuova e inammissibile in cassazione.

  • art. 844 c.c.

    L'azione volta alla cessazione delle immissioni va proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono; può cumularsi con la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della domanda risarcitoria per i pregiudizi di natura personale o patrimoniale cagionati dalle immissioni o dalle modalità esecutive dei lavori.

  • art. 353 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva rimesso al primo giudice la trattazione della domanda di inibitoria; la Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 360bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulla giurisdizione è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che prospetti un concorso di colpa del danneggiato è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto; il concorso è giuridicamente rilevante solo se la condotta del danneggiato integra una concreta concausa dell'evento dannoso.
  • La domanda di risarcimento o di inibitoria proposta contro una pubblica amministrazione appartiene al giudice ordinario quando lamenta modalità esecutive materiali dell'attività dell'ente o la lesione di diritti soggettivi, senza contestare atti o provvedimenti autoritativi espressione di potere amministrativo.
  • In materia di riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formulazione letterale delle domande; la giurisdizione amministrativa esclusiva richiede che il comportamento lesivo sia riconducibile a un potere pubblico effettivamente esercitato.
  • Per le immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., l'azione reale di cessazione va proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui le immissioni provengono; essa può essere cumulata con la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro il soggetto a cui sia imputabile la condotta lesiva.
  • Le censure su omessa pronuncia, giudicato e spese devono essere specifiche e autosufficienti: chi le deduce in cassazione deve indicare puntualmente dove la questione sia stata già proposta e quale capo della sentenza sia rimasto effettivamente privo di decisione.
  • La liquidazione del danno compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione non apparente e basata su una valutazione tecnica e fattuale, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteNesso di causalitàResponsabilità della PAProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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