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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25201/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, comma primo, n. 6, c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la corte di appello avrebbe dovuto valorizzare diversamente la condotta riparatoria e applicare il beneficio di non punibilità e l'attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero il merito e la ricostruzione in fatto, quindi non deducibili in sede di legittimità, e ha comunque rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sia sulla pericolosità dell'imputato sia sull'insufficienza del ristoro patrimoniale offerto alla persona offesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione della corte di appello secondo cui non ricorrevano i presupposti per applicare l'art. 131-bis c.p., in ragione dell'allarmante pericolosità desunta dalla pianificazione della condotta di ricettazione finalizzata a commettere altro reato, e ha ritenuto corretta anche l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., poiché la quietanza liberatoria o la riparazione patrimoniale non sono automaticamente vincolanti se il giudice esclude il ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede il vaglio dei presupposti sostanziali, tra cui la non particolare offensività e la complessiva non abitualità/pericolosità del fatto; nel caso concreto è stata esclusa per la pericolosità del comportamento.

  • art. 62, comma primo, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno non opera automaticamente per il solo fatto della riparazione o del rilascio della quietanza; il giudice deve valutare l'effettivo ravvedimento del reo e la neutralizzazione della pericolosità sociale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le somme versate a titolo riparativo erano state già positivamente considerate ai fini delle attenuanti generiche, senza che ciò imponesse anche il riconoscimento dell'attenuante specifica del risarcimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti già scrutinati dal giudice di appello.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va negata quando la motivazione valorizzi elementi sintomatici di concreta pericolosità o di programmata offensività della condotta.
  • L'attenuante del risarcimento del danno non è riconosciuta in modo automatico sulla base dell'integrale o apparente riparazione patrimoniale, ma richiede una valutazione giudiziale dell'effettivo ravvedimento dell'agente e della sua pericolosità sociale residua.
  • La quietanza liberatoria rilasciata dalla persona offesa non è di per sé vincolante per il giudice ai fini dell'art. 62, comma primo, n. 6, c.p.
  • Quando la condotta riparatoria sia già stata valorizzata ai fini delle attenuanti generiche, ciò non obbliga il giudice a riconoscere anche l'attenuante specifica del risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoRicettazione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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