Sentenza n. 5557/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato, da parte della REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile – Genio CIVILE di Napoli sull’ istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 25/04/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso alla documentazione tecnico-amministrativa e strutturale relativa al parcheggio multipiano presso la Stazione Napoli Centrale, nonché successiva richiesta tardiva di integrazione e differimento dell’accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (società conduttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società, conduttrice dell’Edificio 8 in forza di un contratto di locazione del 2012 e di un atto integrativo del 23 marzo 2013 che prevedeva anche otto posti auto nel parcheggio multipiano, ha chiesto il 25 aprile 2026 di visionare ed estrarre copia degli atti tecnici e amministrativi relativi all’opera, comprese autorizzazioni e depositi sismici, progetto strutturale, relazioni, elaborati, varianti e collaudo. Ha dedotto un interesse diretto e attuale per le interferenze dell’opera con accessi, varchi, aree pertinenziali e utilità contrattuali, nonché per la difesa in giudizi civili pendenti. Ha impugnato il silenzio formatosi dopo il decorso di trenta giorni, lamentando violazione degli artt. 1, 2 e 22 ss. l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a.; ha contestato che la richiesta di integrazione del 10 agosto 2026, intervenuta tardivamente, potesse sospendere o riaprire il termine e ha censurato il differimento del 7 settembre 2026 come generico, non adeguatamente motivato e successivo alla formazione del silenzio-rigetto. La Regione ha opposto l’indeterminatezza e incompletezza dell’istanza, la carente dimostrazione dell’interesse e le difficoltà di reperimento dei documenti, risalenti e distribuiti tra archivi diversi.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ritiene l’istanza sufficientemente circoscritta perché individua l’opera, il luogo e le categorie documentali, fornendo criteri alternativi di ricerca; l’allegato tecnico del 12 agosto 2026 ha ulteriormente precisato i dati identificativi senza che ciò dimostri una radicale indeterminatezza originaria. La società ha provato una posizione differenziata attraverso il rapporto locatizio e l’atto integrativo, oltre a un concreto nesso di strumentalità difensiva rispetto ai giudizi civili pendenti: non era necessaria la prova piena dell’esito o della fondatezza della difesa. La richiesta di integrazione del 10 agosto è intervenuta dopo la scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla protocollazione del 27 aprile 2026 e non poteva impedire o retroattivamente interrompere la formazione del silenzio-rigetto. Anche il differimento del 7 settembre è tardivo e sorretto da motivazione generica: il richiamo alla vetustà, alla mole degli atti e alle ricerche archivistiche non specifica le attività svolte, gli archivi consultati o l’impossibilità di procedere a ostensione parziale, né dimostra un carico manifestamente irragionevole e sproporzionato. La presenza di controinteressati richiedeva l’attivazione del contraddittorio procedimentale e una valutazione comparativa, non l’inerzia. Il TAR dichiara illegittimo il silenzio e accerta il diritto di accesso e di estrazione di copia ai documenti materialmente esistenti e stabilmente detenuti, salva la possibilità di oscurare dati personali non pertinenti o eccedenti e di adottare le cautele necessarie per i controinteressati. Ordina l’ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La Regione è condannata a euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Né l’Amministrazione poteva esigere, quale presupposto di procedibilità dell’istanza, una prova piena dell’interesse difensivo, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, l’allegazione di una posizione giuridicamente tutelata e del collegamento tra tale posizione e i documenti richiesti.
Per l’accesso documentale è sufficiente allegare una posizione giuridicamente tutelata e un collegamento concreto con i documenti; non è richiesta la prova piena dell’interesse difensivo.
art. 25, comma 3, l. 241/1990
Anche tale atto è intervenuto quando il silenzio-rigetto si era già formato e il giudizio era pendente, non recando peraltro una motivazione idonea ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e limitandosi ad affermare sia che la documentazione richiesta concerne opere risalenti nel tempo, sia che le attività istruttorie esigono approfondite ricerche presso archivi cartacei storici e archivi informatizzati, in ragione della complessità della ricerca e della notevole mole di atti potenzialmente interessati.
Il differimento deve essere motivato in modo idoneo e specifico; il generico richiamo alla vetustà degli atti, alla complessità delle ricerche e alla mole documentale non è sufficiente.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Alla scadenza del relativo termine, l’Amministrazione non aveva né accolto né motivatamente respinto né differito l’accesso; il sollecito del 26 maggio 2026 era anch’esso rimasto privo di riscontro utile. Ne consegue che il silenzio significativo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si era già perfezionato, rendendo immediatamente proponibile il ricorso giurisdizionale ex art. 116 c.p.a..
Decorso il termine legale di trenta giorni senza accoglimento, diniego motivato o differimento, si forma il silenzio-rigetto e diviene immediatamente proponibile la tutela giurisdizionale.
art. 116 c.p.a.
A fronte del diniego espresso o tacito, l’art. 116 c.p.a. consente il ricorso al giudice amministrativo, il quale, accertata la spettanza del diritto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
Nel giudizio in materia di accesso il giudice, accertata la spettanza del diritto, può ordinare l’esibizione dei documenti entro il termine previsto, che di norma non supera trenta giorni.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., l’ostensione dovrà essere consentita entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Accolto il ricorso, il giudice ordina l’ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Massime di principio
- Un’istanza di accesso è sufficientemente determinata quando identifica l’opera o il contesto amministrativo e le classi documentali richieste con elementi idonei a orientare la ricerca, anche senza indicare gli esatti estremi archivistici; resta esclusa la richiesta meramente massiva o diretta a un controllo generalizzato.
- L’interesse all’accesso difensivo è dimostrato mediante l’allegazione di una posizione giuridicamente tutelata e di un nesso di strumentalità concreta tra i documenti richiesti e la cura o difesa di tale posizione; non può essere pretesa la prova piena dell’interesse o dell’esito della controversia in cui i documenti saranno utilizzati.
- Se entro trenta giorni dalla richiesta l’amministrazione non accoglie, non respinge motivatamente né differisce l’accesso, si forma il silenzio-rigetto. Una richiesta di integrazione adottata oltre tale termine non sospende né interrompe retroattivamente il termine già scaduto e non priva il richiedente della tutela giurisdizionale maturata.
- Il differimento dell’accesso è legittimo solo se fondato su esigenze temporanee e specifiche, puntualmente motivate. La vetustà degli atti, la mole documentale e generiche difficoltà di ricerca non bastano senza la dimostrazione concreta delle attività svolte e dell’effettiva impossibilità di procedere, anche parzialmente, all’ostensione.
- La risalenza nel tempo dei documenti non costituisce di per sé causa di esclusione dall’accesso; l’amministrazione deve dimostrare in concreto che la ricerca comporterebbe un carico manifestamente irragionevole e sproporzionato, tale da interferire con il buon andamento dell’ufficio.
- La presenza di controinteressati non giustifica l’inerzia né impedisce automaticamente l’accesso: impone l’attivazione del contraddittorio procedimentale e una valutazione comparativa autonoma e motivata degli interessi coinvolti.
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