Sentenza n. 5771/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 12/09/2025 emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. del P.E.I. 2024-2025; c. del Verbale GLO del 29/05/2025; d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota scolastica del 12 settembre 2025, PEI 2024-2025 e verbale GLO del 29 maggio 2025, relativi all'assegnazione delle ore di sostegno alla minore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della minore hanno impugnato la nota scolastica del 12 settembre 2025, il PEI 2024-2025 e il verbale del GLO del 29 maggio 2025, contestando l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica. La domanda era fondata sulla gravità dell'handicap, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e sullo stato di invalidità con indennità di accompagnamento. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare del 10 novembre 2025 e il riesame ordinato dal TAR, l'amministrazione ha assegnato 30 ore di sostegno dal 17 novembre 2025 per l'anno scolastico 2025-2026. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria d'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, insistendo per le spese. Avevano inoltre formulato una domanda di accertamento del diritto della minore a un adeguato sostegno negli anni scolastici successivi, in base alla valutazione annuale delle esigenze nel PEI.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, poiché l'amministrazione ha eseguito l'ordinanza cautelare assegnando alla minore le 30 ore richieste per l'anno scolastico 2025-2026 e non residuava un'utilità ulteriore, neppure strumentale o morale, conseguibile con la decisione di merito. Ha escluso che potesse pronunciarsi sulla domanda relativa agli anni scolastici successivi, poiché essa investiva poteri amministrativi non ancora esercitati e la controversia era circoscritta all'anno scolastico 2025-2026. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato in solido le amministrazioni scolastiche alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Rilevato che parte ricorrente insta per l’attribuzione, alla minore in epigrafe, del sostegno didattico per l’intera frequenza scolastica di 30 ore, e tanto sulla base dell’handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 e dello stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento della medesima;
La disposizione è richiamata quale fondamento della gravità dell'handicap dedotta dai ricorrenti a sostegno della richiesta di sostegno per l'intero orario scolastico.
art. 73 c.p.c.
Le spese di lite, per la regola della soccombenza virtuale, sono comunque poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimate, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dei ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 73 c.p.c.
La norma è richiamata per l'attribuzione delle spese al difensore dei ricorrenti che ne ha anticipato l'importo e ne ha fatto richiesta.
art. 93 c.p.c.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimate, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Il difensore che ha dichiarato di avere anticipato le spese ha diritto all'attribuzione diretta delle somme liquidate in suo favore.
Massime di principio
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse quando l'amministrazione, in esecuzione della misura cautelare, soddisfa la pretesa sostanziale oggetto della controversia e dalla decisione di merito non può derivare al ricorrente alcuna ulteriore utilità, neppure strumentale o morale.
- Il giudice amministrativo non può accertare in via preventiva il contenuto di poteri amministrativi relativi ad annualità successive quando tali poteri non sono ancora stati esercitati; la controversia resta circoscritta all'annualità cui si riferiscono gli atti impugnati.
- La sopravvenuta improcedibilità non esclude la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, da valutare in relazione alla pretesa fatta valere e allo svolgimento del giudizio.
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