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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04538/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso dal Comune nei confronti della Provincia, relativo a immobili di proprietà provinciale concessi in comodato sin dal 1989 all’ULSS di Belluno per essere destinati a presidio multizonale al servizio di persone con gravi disabilità. In primo grado era stata riconosciuta l’esenzione IMU; in appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione e la condanna della Provincia al pagamento. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: (1) vizi della procura rilasciata per l’appello del Comune, con lamentata inesistenza/nullità della procura e violazione degli artt. 112 e 182 c.p.c.; (2) illegittimità della pretesa tributaria per erronea applicazione dell’esenzione IMU prevista per gli immobili pubblici/di enti non commerciali, sostenendo che l’immobile, pur concesso in comodato, fosse destinato a finalità istituzionali e che la disciplina e la normativa regolamentare non consentissero di negare l’agevolazione nel caso concreto; (3) violazione dei principi di affidamento e buona fede ex art. 10 L. 212/2000, poiché per anni il Comune aveva quantificato l’IMU comunicando importi da cui l’immobile in questione risultava escluso; (4) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla quantificazione di imposta, sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la procura dell’appello comunale perché, nonostante la firma poco leggibile, dal contesto dell’atto e dalla procura emergeva con certezza il soggetto mandante e la riferibilità dell’impugnazione al Comune. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d’appello ha errato nel negare l’esenzione IMU: la sentenza chiarisce che, per gli enti pubblici, l’agevolazione può operare anche per immobili concessi in comodato ad altri enti, ma solo se ricorrono i requisiti normativi richiamati dalla disciplina dell’IMU e dell’interpretazione autentica sopravvenuta, e il giudice di merito dovrà verificare tali presupposti applicando i principi consolidati richiamati. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale è valida se, pur con firma illeggibile o su foglio separato, dal contesto dell’atto emerge con certezza il mandante e la riferibilità dell’incarico al giudizio di specie.

  • art. 182 c.p.c.

    Le eventuali irregolarità della procura rilevano solo nei limiti in cui non sia possibile ricondurre con certezza l’atto al mandante; nel caso concreto il vizio è stato escluso.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata quanto al primo motivo e assorbita per gli altri profili.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione del giudice di merito quando il dispositivo sia comunque corretto.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione richiede la destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma; la Corte richiama anche la possibilità di applicarla agli enti pubblici secondo i principi consolidati e l’interpretazione autentica sopravvenuta.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione per gli immobili degli enti pubblici spetta solo se il bene è destinato direttamente ai compiti istituzionali dell’ente possessore.

  • art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La norma non ha consentito ai comuni di escludere, in via regolamentare, l’esenzione in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte di enti non commerciali oltre i limiti indicati dalla legge.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Per la vecchia IMU richiama la disciplina esentativa dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992.

  • art. 1, comma 759, lett. g), L. 27 dicembre 2019, n. 160

    Per la nuova IMU richiama la medesima area esentativa, letta secondo l’interpretazione autentica successiva.

  • art. 1, comma 71, L. 30 dicembre 2023, n. 213

    Fornisce interpretazione autentica rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU agli enti pubblici e agli immobili concessi in comodato a enti collegati.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato dalla ricorrente come fondamento dei principi di affidamento e buona fede nella pretesa tributaria.

  • artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.

    Richiamati nel passaggio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997.

Massime di principio

  • La procura speciale alle liti non è nulla per sola difficoltà di lettura della firma se dall’atto, dalla procura o dall’intestazione emerge con certezza il nome del mandante e la riferibilità dell’impugnazione al soggetto rappresentato.
  • In tema di esenzione IMU degli enti pubblici e degli enti non commerciali, l’agevolazione richiede un rigoroso accertamento dei presupposti legali: destinazione esclusiva dell’immobile alle attività tipizzate e svolgimento non commerciale delle stesse.
  • L’esenzione non può essere esclusa solo perché l’immobile è concesso in comodato a un altro ente; occorre verificare se il comodato si inserisca in un collegamento funzionale o strutturale tra enti, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla normativa interpretativa sopravvenuta.
  • Le disposizioni regolamentari comunali non possono comprimere oltre i limiti di legge l’area dell’esenzione prevista dalla disciplina statale dell’IMU.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente di diritto sostanziale, le ulteriori doglianze sulla quantificazione dell’imposta e sulle violazioni processuali restano assorbite e vanno riesaminate dal giudice di rinvio se ancora rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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