Cassazione Penale, Sentenza n. 42373/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato continuato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) contestata per gli anni d'imposta 2012 e 2013. Le censure erano: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per lo spostamento in avanti di un anno delle date di consumazione dei reati (la Corte d'Appello aveva corretto le date indicate nell'imputazione, anticipando/ritardando il tempus commissi delicti), con presunta lesione del diritto di difesa; (2) vizio di motivazione e carenza di prove circa l'elemento soggettivo (dolo) alla data di consumazione così come precisata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure sull'immutatio facti, qualificando la correzione delle date come mera precisazione conforme alla normativa sul momento consumativo del reato di omessa dichiarazione (termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione). Ha quindi dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'anno di imposta 2012 e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo. Quanto all'anno 2013, la responsabilità penale del PINARDI è stata confermata (ricorso rigettato su tale profilo), ma la Corte ha annullato la determinazione della pena e la quantificazione della confisca disposta in grado di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio e della confisca.
Norme richiamate
art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione)
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione si determina nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie), motivo per cui la correzione della data da parte della Corte territoriale è stata considerata una mera precisazione e non una modifica del fatto contestato.
art. 10‑quater D.Lgs. n. 74/2000 (citato nella pronuncia di primo grado)
Nel provvedimento di primo grado era stata dichiarata la non procedibilità per prescrizione rispetto a reati ascritti ex art. 10‑quater; la Corte di Cassazione non ha ritenuto questa questione decisiva ai fini delle censure svolte in cassazione.
Norme sul regime della prescrizione (codice di procedura penale e cod. pen.)
Applicazione della disciplina della prescrizione per dichiarare estinto il reato relativo all'anno d'imposta 2012, con conseguente annullamento della condanna per quel capo senza rinvio.
Massime di principio
- La rettifica del "tempus commissi delicti" operata dal giudice non costituisce mutazione del fatto quando si tratti di una correzione tecnica per adeguare la data al termine consumativo previsto dalla legge (es. i novanta giorni per l'omessa dichiarazione); in tal caso non si configura violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- Per i reati tributari di omessa dichiarazione il momento consumativo va fissato in base alla normativa tributaria (termine ultimo di presentazione e i 90 giorni successivi): difesa e giudice devono valutare la data effettiva di scadenza prescelta dal contribuente.
- La difesa deve dimostrare il concreto pregiudizio subito per sostenere una violazione del diritto di difesa dovuta a una correzione formale delle date; mere ipotesi sul possibile diverso svolgimento della strategia difensiva non sono di per sé convincenti.
- L'elemento soggettivo (dolo specifico) nei reati fiscali può essere desunto dal ruolo gestionale dell'imputato e dalle circostanze fattuali (es. direzione operativa, custodia della documentazione contabile, presenza continuativa nell'attività societaria), non solo da singole dichiarazioni temporali.
- Quando la Cassazione annulla solo la determinazione della pena o la confisca e conferma la responsabilità sostanziale, è ordinaria prassi rinviare ad altra sezione della Corte d'Appello per la riformulazione del trattamento sanzionatorio e delle misure patrimoniali.
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