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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 24/10/2025 N. 9161, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2024 DEL PRS SICILIA 2014/2022, SOTTOMISURA 5.1; - DELLA CLAUSOLA DEL BANDO RIGUARDANTE LA DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE AI FINI DEL PUNTEGGIO, OVE STABILISCE CHE LA SCHEDA DI VALIDAZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE DEVE ESSERE VALIDATA IN DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, ANTECEDENTE E CONSEGUENTE.

Giustizia amministrativa202502305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di rigetto del ricorso gerarchico contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando 2024 del PRS Sicilia 2014/2022, sottomisura 5.1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2025 n. 9161, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno, nonché la clausola del bando relativa alla dimensione economica aziendale e ai dati necessari per l’attribuzione del punteggio, nella parte in cui richiedeva che la scheda di validazione del fascicolo aziendale fosse validata anteriormente alla pubblicazione del bando. L’amministrazione aveva ritenuto la domanda inammissibile perché alcune particelle interessate dall’investimento non risultavano inserite nel fascicolo aziendale e i contratti di conduzione caricati risultavano scaduti. La ricorrente ha dedotto di avere comunque acquisito la disponibilità dei terreni mediante atto notarile del 30 settembre 2024 e di averne avviato la conduzione il 4 febbraio 2025, dunque prima della pubblicazione del bando, avvenuta il 4 novembre 2024, e prima della presentazione della domanda, depositata il 17 febbraio 2025. A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, è emerso che il fascicolo aziendale riportava un atto relativo alla proprietà, sottoscritto il 30 settembre 2024, con decorrenza dal 4 febbraio 2025. La controversia concerneva quindi non l’assenza del requisito sostanziale, ma il mancato o tardivo aggiornamento formale dei dati nel fascicolo e la mancata tempestiva presentazione della scheda di validazione aggiornata. La ricorrente ha inoltre invocato il soccorso istruttorio previsto dal bando per la fase di esame delle domande.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito prova del possesso dei terreni in epoca utile e che la ragione dell’esclusione fosse riconducibile al mancato tempestivo inserimento o aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale, non all’inesistenza del requisito sostanziale. La lex specialis non prevedeva una specifica clausola escludente riferita alla validazione anteriore della scheda, mentre il paragrafo 17.3 del bando contemplava il soccorso istruttorio. Pertanto, la documentazione tardivamente prodotta, ma riferita a un atto perfezionato in data utile, avrebbe dovuto essere considerata dall’amministrazione per verificare la sussistenza del requisito, anche mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Il fascicolo esaminato dall’amministrazione riportava inoltre i dati relativi alla sottoscrizione del 30 settembre 2024 e alla decorrenza del 4 febbraio 2025, idonei a corroborare la posizione della ricorrente. Il Tribunale ha quindi annullato la determinazione impugnata e imposto all’amministrazione di riesaminare l’istanza conformandosi alla sentenza. Quanto alla clausola relativa ai dati desunti dalla scheda aggiornata anteriormente alla pubblicazione del bando, il giudice ha rilevato che essa riguardava una fase successiva, non ancora esercitata dall’amministrazione; la clausola dovrà comunque essere interpretata in coerenza con la lex specialis e con le statuizioni della sentenza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    la tardiva produzione del documento, comunque emesso in data utile alla partecipazione alla selezione, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall’amministrazione procedente, al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione

    Il soccorso istruttorio può consentire di integrare o regolarizzare una dichiarazione o un’istanza incompleta quando il documento prodotto tardivamente attesta un requisito già esistente in tempo utile per la partecipazione.

  • par. 3 del bando 2024 del PRS Sicilia 2014/2022, sottomisura 5.1

    L’associazione, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, deve essere costituita, nei modi di legge previsti, prima della presentazione della domanda stessa. Entro tale data deve essere validata sul portale Sian AGEA la scheda di validazione del fascicolo aziendale, compilata per la parte anagrafica …

    La clausola individua espressamente i requisiti e gli adempimenti soggetti a sanzione di inammissibilità; non è stata ritenuta configurabile una specifica clausola escludente per il mancato aggiornamento tempestivo della scheda nei termini prospettati dall’amministrazione.

  • par. 17.3 del bando 2024 del PRS Sicilia 2014/2022, sottomisura 5.1

    prevede testualmente il soccorso istruttorio

    La previsione del soccorso istruttorio nella fase istruttoria impone all’amministrazione di valutare la possibilità di regolarizzare documentazione incompleta quando ciò non comporti la creazione ex novo del requisito sostanziale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di sostegni pubblici, l’amministrazione non può disporre l’inammissibilità per un mero difetto di aggiornamento o di tempestiva produzione documentale quando il requisito sostanziale esisteva entro il termine di partecipazione e non è prevista dalla lex specialis una specifica clausola escludente riferita a tale adempimento.
  • Il soccorso istruttorio è ammissibile per documenti prodotti tardivamente quando essi attestano una situazione giuridica già perfezionata entro il termine di partecipazione; esso non può invece essere utilizzato per creare successivamente un requisito sostanziale inesistente alla scadenza.
  • La documentazione contenuta nel fascicolo aziendale deve essere valutata nel suo complesso: le indicazioni relative alla data dell’atto e alla decorrenza della disponibilità dei terreni possono dimostrare il possesso del requisito, anche se l’aggiornamento formale della scheda non è stato eseguito nei tempi ritenuti dall’amministrazione.
  • Le clausole della lex specialis che disciplinano l’attribuzione del punteggio devono essere interpretate in coordinamento con le disposizioni sull’ammissibilità della domanda e sul soccorso istruttorio, evitando di trasformare un requisito valutativo o documentale in una causa di esclusione non espressamente prevista.
  • Quando l’annullamento dell’esclusione dipende dalla necessità di una nuova valutazione della domanda, il giudice può imporre all’amministrazione il riesame dell’istanza secondo le statuizioni conformative della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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