Ordinanza n. 406/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione, codice pratica: -OMISSIS-, in data 22 marzo 2024 e comunicato in data 15 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva revocato il nulla osta al lavoro relativo a una pratica di ingresso o soggiorno lavorativo. In una precedente ordinanza il Tribunale aveva chiesto chiarimenti documentati sull'esito della verifica avviata dalla Prefettura e aveva sospeso interinalmente l'efficacia dell'atto. Nel prosieguo del giudizio è stata depositata una comunicazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, datata 3 dicembre 2025, secondo cui la capacità economica del datore di lavoro risultava sussistente sia per il 2022 sia per il 2023. Il ricorrente ha quindi contestato la permanenza dei presupposti della revoca, mentre l'Amministrazione non risultava essersi rideterminata alla luce di tale elemento istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza definire il merito della controversia. Considerato che l'Ispettorato territoriale del lavoro aveva attestato la sussistenza della capacità economica del datore di lavoro per entrambe le annualità rilevanti e che l'Amministrazione non si era rideterminata tenendo conto di tale risultanza, il Collegio ha ordinato alla Prefettura resistente di procedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a un motivato riesame del provvedimento di revoca. L'efficacia dell'atto impugnato è stata sospesa interinalmente fino alla successiva delibazione collegiale. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale nel termine di due giorni liberi previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 5 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla definizione cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
La tutela cautelare è stata accordata ai fini del riesame, con sospensione interinale dell'efficacia dell'atto e ordine all'Amministrazione di concludere il riesame entro il termine assegnato.
art. 55, comma 5, c.p.a.
nel rispetto del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
La prova dell'esito della nuova fase procedimentale deve essere depositata entro il termine processuale indicato dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, emergono elementi istruttori nuovi e potenzialmente decisivi rispetto ai presupposti di un provvedimento amministrativo, l'Amministrazione deve procedere a un riesame motivato dell'atto, dando conto specificamente di tali elementi.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame quando l'Amministrazione non si sia rideterminata nonostante l'emersione di risultanze istruttorie idonee a incidere sulla legittimità o attualità del provvedimento impugnato.
- L'ordine cautelare di riesame può accompagnarsi alla sospensione interinale dell'efficacia dell'atto fino alla successiva delibazione collegiale, con fissazione di un termine per la conclusione della nuova fase procedimentale.
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