Cassazione Penale, Sentenza n. 27843/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione nei termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 6/04/2016, irrevocabile il 28/09/2016, sostenendo la mancata traduzione della sentenza nella lingua parlata (moldavo) e denunciando di essere vittima di sostituzione di persona che gli avrebbe impedito di avere notizia del procedimento. Ha invocato la violazione degli artt. 143, 175 e 670 c.p.p. e ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia correttamente escluso l'obbligo di traduzione degli atti nel caso in cui l'imputato si sia posto in situazione di irreperibilità/latitanza e la notificazione sia effettuata mediante consegna al difensore, richiamando precedente giurisprudenziale (Sez.1, n.8591/2020). Per tale ragione la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di restituzione del termine e ha considerato che la motivazione del giudice dell'esecuzione esclude implicitamente anche la richiesta di non esecutività del titolo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di traduzione degli atti processuali a favore dell'imputato alloglotta sia escluso quando l'imputato si è reso irreperibile/latitante e la notificazione degli atti avvenga mediante consegna al difensore.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente ma non sviluppata esplicitamente nella motivazione; nel contesto la Corte non ha ritenuto che potesse legittimare la restituzione del termine in assenza dell'obbligo di traduzione.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma relativa alla restituzione del termine per impugnare; la Corte ha ritenuto la richiesta infondata perché il presupposto (mancata traduzione idonea a impedire l'esercizio del termine) non sussisteva nel caso di irreperibilità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso rigettato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020 (Zdrazilova Zuzana, Rv. 278364 - 01)
«L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art.143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore. (Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione)»
Il precedente è stato richiamato per affermare il principio che la mancata traduzione non opera quando la responsabilità della mancata conoscenza del processo è imputabile alla condotta di irreperibilità del condannato e la notifica avviene attraverso il difensore.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali può essere escluso se l'imputato si è reso irreperibile/latitante e la notificazione è stata effettuata tramite il difensore.
- La mancata traduzione, da sola, non garantisce la restituzione del termine per impugnare se il comportamento dell'imputato ha reso impossibile la notifica personale e la legge consente la notificazione al difensore.
- Le istanze correlate (es. sospensione dell'esecuzione, non esecutività del titolo, restituzione del termine) possono essere valutate congiuntamente: una motivazione sul punto principale (assenza dell'obbligo di traduzione) può implicare il rigetto delle altre richieste logicamente connesse.
- Se si denuncia sostituzione di persona e mancata conoscenza del processo, è necessario produrre elementi probatori concreti e sollecitare gli accertamenti identificativi (il giudice può delegare la Procura a indagare).
- Ricorsi infondati possono essere condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica delle contestazioni prima di proporre ricorso.
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