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Sentenza

Sentenza n. 4793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma che aveva ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero e aveva liquidato le spese del primo grado in € 750,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante censurava esclusivamente la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che la liquidazione di € 750,00 violasse il principio di soccombenza e i minimi tariffari previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Chiedeva la liquidazione secondo i valori medi delle singole fasi processuali per una controversia di valore indeterminabile e bassa complessità, quantificati in € 8.852,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva senza articolare una difesa sostanziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso sia la conferma dell’importo di € 750,00 sia la liquidazione richiesta di € 8.852,00 secondo i valori medi tabellari per singole fasi. Ha ritenuto che la liquidazione debba tenere conto dell’effettiva importanza, difficoltà e complessità della controversia, nonché dell’attività concretamente svolta. A tal fine ha valorizzato il mancato accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale al riconoscimento del titolo estero, il fatto che il ricorso di primo grado fosse di sole sette pagine, l’assenza di una difesa sostanziale del Ministero, la costituzione meramente formale e la limitata attività nella fase decisionale, consistita nel deposito di una nota sull’inerzia persistente. Ha quindi disposto una liquidazione onnicomprensiva in via equitativa, quantificando le spese del primo grado in € 3.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato dall’appellante a sostegno del criterio della soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    Applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I criteri di importanza, difficoltà e complessità della lite impongono di correlare la liquidazione all’effettiva attività professionale svolta e alla concreta consistenza della controversia.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma non comportano automaticamente il riconoscimento dei valori medi per ciascuna fase né dell’importo massimo richiesto; la liquidazione deve essere adeguata alle caratteristiche concrete della lite e dell’attività svolta.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali, i parametri forensi ministeriali non impongono automaticamente l’applicazione dei valori medi previsti per ciascuna fase del giudizio: il giudice deve correlare l’importo all’importanza, alla difficoltà e alla complessità della controversia e all’attività professionale concretamente espletata.
  • Quando il giudizio riguarda esclusivamente l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza, senza accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, tale circostanza può giustificare una liquidazione inferiore ai valori medi tabellari.
  • La limitata estensione degli atti difensivi, l’assenza di una contestazione sostanziale da parte dell’amministrazione e la ridotta attività svolta nella fase decisionale costituiscono elementi idonei a giustificare una liquidazione onnicomprensiva in via equitativa, anziché una liquidazione articolata secondo i valori medi delle singole fasi.
  • L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese consente la compensazione delle spese del grado d’appello.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potere

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