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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento t -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla cittadina straniera -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fondato sulla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata regolarmente in Italia il 1° marzo 2024 con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato sulla base di un nulla osta ottenuto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato. La mancata instaurazione del rapporto era dedotta come non imputabile alla lavoratrice e riconducibile a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e truffa. La ricorrente intraprendeva quindi un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura rigettava l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Con un unico articolato motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità della mancata stipula e il nuovo rapporto di lavoro, anche ai fini del rilascio di un titolo per attesa occupazione o comunque di un diverso titolo coerente con il percorso di regolarizzazione lavorativa.

La decisione

Il ricorso è accolto e il diniego è annullato ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto illegittimo l'automatismo seguito dalla Questura, che aveva considerato la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario come causa di per sé ostativa al rilascio del titolo, senza esaminare la situazione concreta della lavoratrice. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, la mancata instaurazione del rapporto originario non risultava imputabile alla ricorrente e quest'ultima aveva documentato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Tali elementi imponevano di verificare l'effettivo percorso di inserimento lavorativo e la proporzionalità del diniego. L'Amministrazione, non avendo svolto tale istruttoria né fornito una motivazione concreta, è incorsa in violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'annullamento comporta il riesame della posizione secondo i principi indicati, non il riconoscimento automatico del permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, tenendo conto della condotta complessiva e delle circostanze maturate durante il soggiorno; vieta automatismi fondati esclusivamente sul venir meno del rapporto di lavoro originariamente indicato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del contratto di soggiorno; la decisione accoglie il ricorso principalmente per la violazione dell'art. 5, comma 5.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato alla ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, quando il lavoratore straniero dimostri che l'evento non è imputabile alla propria condotta e abbia intrapreso un concreto percorso lavorativo alternativo.
  • Nella valutazione della posizione dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione deve esaminare in concreto la condotta complessiva dell'interessato, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, l'eventuale nuovo rapporto di lavoro e il percorso di regolarizzazione maturato durante il soggiorno.
  • È illegittimo il diniego del permesso di soggiorno fondato su un automatismo formale, senza una verifica individualizzata della ragionevolezza e proporzionalità della misura rispetto alla situazione concreta dello straniero.
  • Quando la mancata stipula del contratto di soggiorno originario non dipende dal lavoratore straniero e questi documenta una nuova occasione lavorativa, l'Amministrazione deve motivare specificamente le ragioni per cui tale percorso non consenta il rilascio del titolo richiesto o di altro titolo coerente con la situazione accertata; l'annullamento per omessa valutazione impone il riesame, senza comportare automaticamente il rilascio del permesso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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