Cassazione Penale, Sentenza n. 16970/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 26/09/2019 che aveva confermato la condanna, disposta con abbreviato, per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 e artt. 110, 81 c.p.). Contestano: 1) la mancata prova della loro qualità di amministratori di fatto della societa King S.r.l. (Dellasanta limitatamente al 2013, Vicinanza per tutti gli anni contestati, Giorgio per la sua posizione); 2) errata applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis nella formulazione previgente, anche per presunta mancata prova dell'effettivo rilascio dei certificati e dell'effettivo pagamento delle retribuzioni; 3) illegittimità costituzionale e/o illegittimo diniego del patteggiamento ex art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000; 4) travisamento delle dichiarazioni testimoniali e vizi di motivazione in punto di superamento della soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse adeguata base probatoria (dichiarazioni testimoniali, documenti, conversazioni intercettate) per affermare la gestione di fatto "familiare" della King S.r.l. e che la sentenza di patteggiamento già pronunciata nei confronti degli stessi imputati potesse essere valorizzata a fini probatori ai sensi dell'orientamento consolidato della Cassazione (art. 238-bis c.p.p.). I motivi dedotti sono stati giudicati genericI, in gran parte inammissibili per essere stati sollevati per la prima volta in sede di legittimità o non specifici; la questione sulla preclusione al patteggiamento (art. 13-bis comma 2) è stata richiamata come pacifica nella giurisprudenza (l'esclusione non si applica alle fattispecie contestate) ma non poteva più essere utilizzata dai ricorrenti che avevano optato per il rito abbreviato. Infine la Corte ha disposto la condanna alle spese e un versamento in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie nella versione previgente alle modifiche del 2015, ritenendo provate le condotte omissive nei termini annuali previsti.
art. 238-bis c.p.p.
La sentenza di patteggiamento, per il suo valore equiparato a sentenza di condanna quanto al fatto e alla sua attribuibilità, può essere valorizzata come elemento di prova in altro procedimento penale; la Corte ha richiamato questo consolidato orientamento per giustificare l'utilizzo delle precedenti applicazioni di pena dei ricorrenti.
art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
La Corte ricorda l'orientamento secondo cui la preclusione al patteggiamento prevista da questa norma non si applica ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater. Tuttavia, nel caso concreto il rigetto della richiesta di applicazione della pena non poteva essere fatto valere dai ricorrenti in Cassazione dopo che essi stessi avevano scelto il rito abbreviato.
art. 606 c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso in cassazione; diversi motivi sono stati ritenuti inammissibili o generici ai sensi di questa disposizione.
art. 591 c.p.p.
Richiamata in relazione alle preclusioni processuali: la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni nuove di fatto non proposte in appello o non consentite in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata a fondamento dell'imposizione delle spese processuali e del contributo alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità ritenuta imputabile ai ricorrenti.
art. 81, cpv., cod. pen. e art. 110 cod. pen.
Riferimenti alla responsabilità per concorso di persone nel reato; la condanna è stata motivata in ragione della partecipazione in concorso alle omissioni contributive contestate.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata come elemento di prova in un diverso procedimento penale ai sensi dell'orientamento consolidato della Cassazione; non è infatti priva di efficacia probatoria rispetto ai fatti e alla loro attribuibilità.
- Chi sceglie il rito abbreviato si preclude, in genere, la possibilità di sollevare in Cassazione questioni di fatto non già dedotte e discusse in appello; molte censure di merito sono quindi inammissibili se introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Per affermare la qualità di amministratore di fatto la Corte valuta il complesso degli indizi (dichiarazioni, documenti, intercettazioni, comportamento gestionale prolungato) e non solo una formalità giuridica: l'assenza di titolarità formale non impedisce la responsabilità se emerge una gestione di fatto continuativa.
- I motivi di cassazione devono essere specifici, dimostrare la decisività dell'errore o del travisamento di prova e indicare in che modo esso compromette l'intero impianto motivazionale; censure vaghe o generiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di applicazione di norme speciali (es. patteggiamento) possono essere in parte risolte a livello di giurisprudenza di legittimità, ma l'utilizzabilità pratica di tali argomenti dipende dalla fase processuale scelta dall'imputato e dalle preclusioni procedurali.
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