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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1151

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione del 6 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Çağlayancerit Cevizi» (DOP)]

Normativa europea32023R1151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione dispone la registrazione della denominazione di origine protetta «Çağlayancerit Cevizi». La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome entra così nel registro delle DOP/IGP dell'Unione e produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Çağlayancerit Cevizi» per un prodotto ortofrutticolo e cerealicolo fresco o trasformato.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, ai fini dei regimi di qualità dell'Unione, del nome «Çağlayancerit Cevizi» come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda il prodotto identificato nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento; il testo non disciplina altri prodotti né contiene esclusioni specifiche.

Registrazione della DOP «Çağlayancerit Cevizi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione riguarda l'iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. In particolare, esso registra la denominazione «Çağlayancerit Cevizi» come DOP, in esito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha concluso per la registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone che «Çağlayancerit Cevizi» è registrato come denominazione di origine protetta. La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni tecniche nel testo riportato.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP «Çağlayancerit Cevizi»

L'articolo 1 stabilisce che il nome «Çağlayancerit Cevizi» è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il preambolo richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, precisando che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità alimentarealimentare

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