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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27680/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/09/2024 con cui è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 27/06/2024, per violazione di legge in materia di competenza territoriale: il ricorrente contestava l'incompetenza del Tribunale di Varese sostenendo che la competenza spettava al Tribunale di Roma, luogo del domicilio fiscale della società.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di Varese: il reato più grave contestato è quello previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 e, ai fini della competenza, si applica l'art. 18 comma 1 del medesimo decreto che richiama l'art. 8 c.p.p. Essendo la D.L. Service una "cartiera", non opera la presunzione di emissione delle fatture nella sede legale e, non essendo possibile determinare il luogo di emissione delle fatture (locus commissi delicti), la competenza territoriale ricade sul giudice del luogo di accertamento del reato, ossia Varese. La corte ha altresì richiamato l'art. 16 c.p.p. (criterio del reato più grave per determinare la competenza tra più giudici) e la consolidata giurisprudenza che conferma tale approccio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua il reato più grave contestato (delitti tributari rilevanti per la determinazione della competenza). La Corte lo ha qualificato come il reato principale ai fini della competenza.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola speciale per la competenza territoriale nei reati tributari richiamando l'art. 8 c.p.p.; prevede che, se il luogo di commissione non è determinabile, si applica il criterio del luogo di accertamento del reato. La Corte l'ha applicata per assegnare la competenza a Varese.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Individua il luogo di consumazione del reato; richiamato dall'art. 18 d.lgs. 74/2000 per determinare il locus commissi delicti nei reati tributari.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per la determinazione della competenza tra più giudici: prevale il giudice competente per il reato più grave. La Corte ha applicato questo criterio poiché erano contestati plurimi reati.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regole generali sulla competenza territoriale; la Corte ha precisato che la norma speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) prevale sulle regole generali quando applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese.

Massime di principio

  • Nei delitti tributari la competenza territoriale segue le regole speciali del d.lgs. n. 74/2000: se non è possibile individuare il luogo di commissione (locus commissi delicti), si applica l'art. 18 comma 1 e diventa competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
  • La qualifica della persona giuridica come "cartiera" esclude la presunzione che le fatture siano emesse nella sede legale, rendendo più difficile attribuire il luogo di emissione e favorendo l'applicazione del criterio del luogo di accertamento.
  • Quando sono contestati più reati, la competenza per territorio si determina con l'art. 16 c.p.p.: prevale il giudice competente per il reato più grave; in caso di parità, si guarda al primo reato o ad altri criteri stabiliti dalla legge.
  • La norma speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) prevale sulle regole generali di competenza (es. art. 9 c.p.p.) quando la fattispecie rientra nell'ambito dei delitti tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000.
  • Per contestare efficacemente la competenza territoriale è necessario produrre elementi concreti sul luogo di emissione delle fatture o sul luogo di pagamento (documentazione contabile, flussi bancari, sedi operative); in mancanza di tali elementi l'eccezione di incompetenza territoriale ha scarse probabilità di successo.
  • Il rigetto del ricorso comporta generalmente l'addebito delle spese processuali al ricorrente (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare il merito dell'eccezione prima di impugnare è rilevante anche per ragioni economiche.

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