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Sentenza

Sentenza n. 4897/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 506 del 14 maggio 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 3142/2023;

Giustizia amministrativa202505226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 506 del 14 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 506 del 14 maggio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per un importo complessivo di euro 3.000,00 oltre interessi legali, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Il Ministero, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, non aveva integralmente adempiuto alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. L’ordine di esecuzione è stato escluso limitatamente alle spese di lite liquidate nella sentenza civile, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito per tali spese, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli sessanta giorni per provvedere dalla comunicazione della perdurante inerzia da parte della ricorrente. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di verificare i presupposti dell’ottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, l’amministrazione non ne ha dato esecuzione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare già nella stessa decisione un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • L’oggetto dell’ottemperanza non comprende le spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario quando quest’ultimo, titolare di un autonomo titolo di credito, non abbia proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato.
  • Le spese della funzione commissariale, ove concretamente dovute, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate preventivamente dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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