Cassazione Civile, Ordinanza n. 23125/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo che condannava più debitori, in solido, al pagamento di una somma di denaro "oltre interessi e spese". Dopo il rigetto dell'opposizione al decreto, il creditore intimava precetto per una somma a titolo di interessi moratori calcolati all'8% annuo, in base al saggio indicato nel ricorso monitorio, e avviava espropriazione presso terzi. I debitori proponevano opposizione all'esecuzione sostenendo che il titolo esecutivo, non specificando la specie degli interessi, doveva essere interpretato nel senso degli interessi legali ex art. 1284 c.c., non di quelli all'8%. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'opposizione, deducendo: 1) violazione degli artt. 615 e 633 c.p.c. per erronea interpretazione del titolo esecutivo e per mancata considerazione del richiamo al ricorso monitorio e alla mancata contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) violazione degli artt. 324, 615 e 633 c.p.c. per avere la Corte territoriale ignorato un asserito giudicato implicito sul diritto agli interessi dell'8%; 3) conseguente erronea quantificazione degli interessi; 4) illegittima condanna alle spese per l'accoglimento dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità per asserito "assemblaggio" degli atti. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice deve interpretare il titolo esecutivo giudiziale secondo il principio di unità strutturale del provvedimento, leggendo congiuntamente dispositivo e motivazione; solo se il titolo è obiettivamente ambiguo è consentito ricorrere agli elementi del processo in cui il titolo si è formato, ma non a regole di diritto o orientamenti giurisprudenziali per integrare o correggere il provvedimento. Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo riportava una condanna generica agli "interessi" senza richiamo espresso alla specifica domanda monitoria o al tasso dell'8%; pertanto, gli interessi dovevano intendersi liquidati al tasso legale ex art. 1284 c.c. e non era consentito, in sede esecutiva, integrare il titolo per riconoscere interessi ultralegali. Rigettati i primi due motivi, sono stati respinti anche quelli derivati sulla quantificazione degli interessi e sulle spese. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti; la riproduzione integrale degli atti non è di per sé sufficiente se costringe la Corte a selezionare essa stessa i fatti rilevanti.
art. 615 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice è chiamato a interpretare il titolo esecutivo per verificarne l'effettiva portata precettiva.
art. 633 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo costituisce il titolo giudiziale da interpretare secondo il suo contenuto complessivo; l'eventuale richiesta monitoria rileva solo se richiamata in modo espresso o comunque se il titolo sia ambiguo.
art. 1284 c.c.
In mancanza di specificazione della specie degli interessi, la condanna generica agli "interessi" o agli "interessi legali" si riferisce agli interessi legali ordinari previsti dalla norma.
art. 324 c.p.c.
Il preteso giudicato implicito non può essere invocato per attribuire al titolo un contenuto che il decreto non esprime in modo chiaro e specifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di opposizione all'esecuzione il titolo esecutivo di formazione giudiziale va interpretato in base al suo contenuto unitario, mediante lettura coordinata di dispositivo e motivazione.
- L'interpretazione extra-testuale del titolo è ammessa solo se il provvedimento sia obiettivamente ambiguo o incompleto, e nei limiti in cui le questioni siano state già definite nel processo di formazione del titolo.
- La mera condanna agli "interessi" o agli "interessi legali", senza ulteriore specificazione, va normalmente intesa come riferimento agli interessi legali ordinari ex art. 1284 c.c.
- Non è consentito al giudice dell'esecuzione integrare o correggere il titolo esecutivo sulla base di regole di diritto o di orientamenti giurisprudenziali per attribuirgli una diversa misura degli interessi.
- Il giudicato, anche se invocato in forma implicita, non può servire a colmare un'assenza di specificazione del titolo quando il provvedimento non esprima in modo univoco la liquidazione di interessi ultralegali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →