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Sentenza

Sentenza n. 1347/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 110/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale ordinario, con sentenza passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 14 febbraio 2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per € 500,00 in favore della prima e € 1.000,00 in favore della seconda, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato gli importi dovuti. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza al giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero di attribuire alle ricorrenti la Carta elettronica rispettivamente per € 500,00 e € 1.000,00, oltre agli accessori stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo; l’eventuale penalità sarà liquidata e pagata dal commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un comando vincolante nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei, l’inerzia amministrativa giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, il comando giudiziale sia di agevole esecuzione e la misura non risulti manifestamente iniqua; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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