Cassazione Penale, Sentenza n. 3071/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Denuncia (1) nullità/violazione del diritto di difesa perché il Tribunale di Sorveglianza avrebbe deciso senza aver aggiornato l'avviso d'udienza rispetto a un successivo titolo esecutivo (esecuzione di pene concorrenti disposta dalla Procura di Trapani), violando il contraddittorio; (2) violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, perché non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la positiva evoluzione della sua personalità e la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, elementi a sostegno della sua affidabilità esterna.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo afferma che la competenza era correttamente determinata dal tribunale di sorveglianza investito e che, per il principio della perpetuatio jurisdictionis e in base all'art. 656, comma 6, c.p.p., il Tribunale doveva decidere anche sulle condanne successivamente confluite nelle pene concorrenti; non era dovuto un aggiornamento dell'avviso d'udienza e il ricorrente era a conoscenza del nuovo titolo. Sul secondo motivo rileva che l'affidamento in prova è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e che l'ordinanza contiene una motivazione adeguata: la gravità dei reati e l'insufficienza del percorso di emenda giustificano il diniego. Condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'affidamento in prova al servizio sociale è la principale misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione; può essere concessa se dall'osservazione della personalità del condannato emerge un significativo avvio del processo di emenda successivo al fatto-reato. La sua applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e richiede motivazione adeguata.
art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
La competenza a decidere sulle misure alternative, quando sia in corso la sospensione dell'esecuzione, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero addetto all'esecuzione; norma speciale che prevale sul principio generale di cui all'art. 677 c.p.p., e determina la perpetuatio jurisdictionis anche di fronte a successivi mutamenti del quadro esecutivo.
art. 677, cod. proc. pen.
Richiamato come principio generale di competenza processuale, ma derogato dalla norma speciale di cui all'art. 656, comma 6, c.p.p., quando intervenga quest'ultima.
art. 27, comma 3, Cost.
Affermata la finalità rieducativa della pena quale principio diretto a cui tende l'istituto dell'affidamento in prova e le misure alternative in generale.
Massime di principio
- La competenza per valutare misure alternative si determina in base all'art. 656, comma 6, c.p.p.; una volta investito il tribunale di sorveglianza, la competenza permane (perpetuatio jurisdictionis) anche se sopravvengono nuovi titoli esecutivi.
- L'avviso d'udienza deve indicare l'oggetto del procedimento ma non è tenuto ad aggiornare tutte le vicende processuali: l'onere di verificare il fascicolo in cancelleria e di estrarne copia ricade sul difensore/individuo.
- L'affidamento in prova è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo che la decisione sia adeguatamente motivata e non meramente opposta con valutazioni alternative.
- La gravità dei reati e l'insufficiente percorso di emenda sono elementi decisivi che possono legittimamente portar al diniego dell'affidamento in prova; la partecipazione a programmi di giustizia riparativa va valutata nel quadro complessivo della personalità e del rischio di recidiva.
- In presenza di più pene o titoli esecutivi, le istanze per misure alternative non devono essere valutate in modo frazionato: il giudice deve considerare il quadro esecutivo complessivo per una prognosi unitaria sulla risocializzazione.
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