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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45100/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per cessione a fini di spaccio di 8,8048 g di marijuana (in concorso con Katheh Ibrahim) sostenendo: 1) insufficienza e travisamento delle prove in relazione alla responsabilità personale (l'operante non aveva visto la cessione e agli acquirenti non era stata sequestrata droga); 2) mancata motivazione sulla quantificazione della pena e mancata valutazione delle circostanze personali e della scarsa gravità; 3) incompatibilità del giudice che aveva già pronunciato sentenza di patteggiamento per il coimputato e dunque avrebbe dovuto astenersi; 4) mancato riconoscimento della continuazione con precedente condanna del 30/10/2015, sentenza irrevocabile 17/12/2015, per reato di stupefacenti commesso nello stesso periodo, luogo e con le stesse modalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: il terzo motivo (incompatibilità del giudice) è aspecifico e privo di documentazione che dimostri che lo stesso giudice avesse già pronunciato una sentenza idonea a determinare l'incompatibilità; il primo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha dato atto che la cessione è avvenuta "sotto gli occhi degli operanti" e che nelle tasche del ricorrente fu trovato un sacchetto di droga insieme ai soldi (gli acquirenti erano fuggiti); il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è generico, essendo la pena stata motivata con l'esclusione della recidiva, l'applicazione del minimo edittale, il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e un minimo scostamento solo sulla pena pecuniaria; il quarto motivo sulla continuazione è generico/aspecifico perché il difensore non ha depositato la sentenza irrevocabile necessaria per valutare i presupposti della continuazione e la Corte non è tenuta a ricercare d'ufficio tale provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ha richiamato i presupposti per il riconoscimento della continuazione: è necessaria la produzione della sentenza passata in giudicato e elementi di fatto o di diritto che provino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; non spetta al giudice di appello ricercare d'ufficio tali presupposti in mancanza di documentazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, che ha escluso la recidiva, applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, fosse sufficiente e esente dall'obbligo di ulteriore specificazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'individuazione delle circostanze e al bilanciamento per la quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice erano adeguatamente motivate.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma citata tra le deduzioni di nullità/profilo processuale; la decisione non evidenzia un'applicazione autonoma della norma a favore del ricorrente, essendo i motivi ritenuti aspecifici o infondati.

  • art. 51 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti attinenti all'istruzione o alla prova tali da giustificare il ricorso.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione o nullità, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici/aspecifici o manifestamente infondati e quindi non meritevoli di accoglimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Richiamato per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi della norma emergenziale; procedura correttamente applicata.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che la disposizione, che riguarda la fase di esecuzione, non è applicabile al giudizio di cognizione; non può essere usata per imporre al giudice di merito l'obbligo di ricercare/produrre d'ufficio sentenze passate in giudicato in relazione alla continuazione.

Massime di principio

  • Per contestare la responsabilità penale con successo in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e completi: deduzioni generiche o contraddittorie circa l'insufficienza della prova sono destinate a essere rigettate se la sentenza di merito espone fatti probatori (es. condotta osservata dagli operanti, ritrovamento di droga e soldi addosso).
  • L'incompatibilità del giudice per aver precedentemente deciso su un coimputato va provata documentalmente nel ricorso: l'eccezione è inammissibile se non si produce prova che il medesimo giudice abbia effettivamente emesso una sentenza suscettibile di creare la causa d'incompatibilità e non se ne mostrano le valutazioni sulle responsabilità reciproche.
  • Le censure sulla quantificazione della pena richiedono una critica motivata e puntuale: se il giudice di merito ha esplicitato gli indicatori adottati (esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti, applicazione del minimo), il motivo generico sulla scarsità della pena è normalmente inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario allegare la sentenza passata in giudicato e dimostrare, con elementi di fatto e di diritto, l'esistenza di un disegno criminoso unitario; il giudice di appello non è tenuto a ricercare d'ufficio tali atti o elementi.
  • Le norme di diritto processuale relative all'esecuzione (es. art. 186 disp. att.) non possono essere usate per obbligare il giudice di cognizione a compiere attività proprie della fase esecutiva; invocare tali disposizioni in mancanza di atti probatori concreti è inefficace.
  • Motivi vaghi, aspecifici o privi di documentazione probatoria sono tipicamente dichiarati inammissibili in Cassazione; il difensore deve curare la forma, la specificità della doglianza e l'allegazione delle prove necessarie in sede di impugnazione.

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