Cassazione Penale, Sentenza n. 45100/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per cessione a fini di spaccio di 8,8048 g di marijuana (in concorso con Katheh Ibrahim) sostenendo: 1) insufficienza e travisamento delle prove in relazione alla responsabilità personale (l'operante non aveva visto la cessione e agli acquirenti non era stata sequestrata droga); 2) mancata motivazione sulla quantificazione della pena e mancata valutazione delle circostanze personali e della scarsa gravità; 3) incompatibilità del giudice che aveva già pronunciato sentenza di patteggiamento per il coimputato e dunque avrebbe dovuto astenersi; 4) mancato riconoscimento della continuazione con precedente condanna del 30/10/2015, sentenza irrevocabile 17/12/2015, per reato di stupefacenti commesso nello stesso periodo, luogo e con le stesse modalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: il terzo motivo (incompatibilità del giudice) è aspecifico e privo di documentazione che dimostri che lo stesso giudice avesse già pronunciato una sentenza idonea a determinare l'incompatibilità; il primo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha dato atto che la cessione è avvenuta "sotto gli occhi degli operanti" e che nelle tasche del ricorrente fu trovato un sacchetto di droga insieme ai soldi (gli acquirenti erano fuggiti); il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è generico, essendo la pena stata motivata con l'esclusione della recidiva, l'applicazione del minimo edittale, il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e un minimo scostamento solo sulla pena pecuniaria; il quarto motivo sulla continuazione è generico/aspecifico perché il difensore non ha depositato la sentenza irrevocabile necessaria per valutare i presupposti della continuazione e la Corte non è tenuta a ricercare d'ufficio tale provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ha richiamato i presupposti per il riconoscimento della continuazione: è necessaria la produzione della sentenza passata in giudicato e elementi di fatto o di diritto che provino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; non spetta al giudice di appello ricercare d'ufficio tali presupposti in mancanza di documentazione.
art. 132 cod. pen.
Riferito ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, che ha escluso la recidiva, applicato il minimo edittale e riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, fosse sufficiente e esente dall'obbligo di ulteriore specificazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione all'individuazione delle circostanze e al bilanciamento per la quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice erano adeguatamente motivate.
art. 34 cod. proc. pen.
Norma citata tra le deduzioni di nullità/profilo processuale; la decisione non evidenzia un'applicazione autonoma della norma a favore del ricorrente, essendo i motivi ritenuti aspecifici o infondati.
art. 51 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti attinenti all'istruzione o alla prova tali da giustificare il ricorso.
art. 530 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione o nullità, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici/aspecifici o manifestamente infondati e quindi non meritevoli di accoglimento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Richiamato per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi della norma emergenziale; procedura correttamente applicata.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la disposizione, che riguarda la fase di esecuzione, non è applicabile al giudizio di cognizione; non può essere usata per imporre al giudice di merito l'obbligo di ricercare/produrre d'ufficio sentenze passate in giudicato in relazione alla continuazione.
Massime di principio
- Per contestare la responsabilità penale con successo in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e completi: deduzioni generiche o contraddittorie circa l'insufficienza della prova sono destinate a essere rigettate se la sentenza di merito espone fatti probatori (es. condotta osservata dagli operanti, ritrovamento di droga e soldi addosso).
- L'incompatibilità del giudice per aver precedentemente deciso su un coimputato va provata documentalmente nel ricorso: l'eccezione è inammissibile se non si produce prova che il medesimo giudice abbia effettivamente emesso una sentenza suscettibile di creare la causa d'incompatibilità e non se ne mostrano le valutazioni sulle responsabilità reciproche.
- Le censure sulla quantificazione della pena richiedono una critica motivata e puntuale: se il giudice di merito ha esplicitato gli indicatori adottati (esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti, applicazione del minimo), il motivo generico sulla scarsità della pena è normalmente inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario allegare la sentenza passata in giudicato e dimostrare, con elementi di fatto e di diritto, l'esistenza di un disegno criminoso unitario; il giudice di appello non è tenuto a ricercare d'ufficio tali atti o elementi.
- Le norme di diritto processuale relative all'esecuzione (es. art. 186 disp. att.) non possono essere usate per obbligare il giudice di cognizione a compiere attività proprie della fase esecutiva; invocare tali disposizioni in mancanza di atti probatori concreti è inefficace.
- Motivi vaghi, aspecifici o privi di documentazione probatoria sono tipicamente dichiarati inammissibili in Cassazione; il difensore deve curare la forma, la specificità della doglianza e l'allegazione delle prove necessarie in sede di impugnazione.
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