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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3721/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallico ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza ritenendo non superata la presunzione di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 (il ricorrente risulta condannato definitivamente per reati rilevanti ai sensi di tale norma). Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto (1) violazione di legge perché il giudice non avrebbe valutato precedenti provvedimenti favorevoli e un'informativa della Guardia di Finanza attestante la sussistenza dei requisiti per superare la presunzione; (2) illegittimità costituzionale delle disposizioni che prescrivono la presentazione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto all'albo (art. 1, comma 63, legge n. 103/2017) e la mancata previsione di nomina di difensore d'ufficio per il ricorso in cassazione, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

La decisione

La Corte ha ritenuto che il rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza il ricorso proposto è stato qualificato come opposizione e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari per il relativo giudizio. La Corte non si è pronunciata sul merito dell'istanza di patrocinio, limitandosi alla riclassificazione procedurale e alla trasmissione degli atti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta come opposizione dinanzi allo stesso ufficio che ha emesso il provvedimento; non è esperibile il ricorso per cassazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-bis

    art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede una presunzione relativa di reddito (conseguente a condanne per specifici reati) che il ricorrente doveva superare per ottenere il patrocinio; il Tribunale ha ritenuto tale presunzione non superata

  • codice di procedura penale, artt. 125, 190 e 191

    art. 125, comma 3; art. 190, comma 1; art. 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative alla concessione del patrocinio a spese dello Stato e alle modalità di impugnazione dei provvedimenti: sono state richiamate dal ricorrente per lamentare illecito procedimento di valutazione, mentre la Corte ha ritenuto che il rimedio procedurale corretto sia l'opposizione ex art. 99 DPR

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 63

    art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017

    Introduce l'obbligo che il ricorso per cassazione sia presentato da difensore iscritto all'albo; il ricorrente ha dedotto che tale previsione impedisca la nomina di difensore d'ufficio per il ricorso e sarebbe lesiva del diritto di difesa, ma la Corte non ha affrontato il merito costituzionale, limitandosi alla riclassificazione procedurale

  • codice di procedura penale, artt. 97 e 98

    art. 97, comma 1; art. 98, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa per sostenere che la combinazione normativa non consenta la nomina di difensore d'ufficio per il ricorso in cassazione del non abbiente; la Corte ha però rilevato che l'impugnazione proposta non è cassazione ma opposizione

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 24

    art. 3, comma 1; art. 24, commi 2 e 3, Cost.

    Richiamati nella censura di illegittimità costituzionale per presunta violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa dei non abbienti; la questione costituzionale è stata prospettata ma non decisa dalla Corte nel provvedimento di riclassificazione

Massime di principio

  • Avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Tribunale di sorveglianza, il rimedio corretto è l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dinanzi allo stesso ufficio che ha emesso il provvedimento; non è esperibile il ricorso per cassazione.
  • Se il difensore propone erroneamente ricorso per cassazione, la Corte può riclassificare l'impugnazione come opposizione e trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per la decisione di merito.
  • La presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 (relativa a situazioni di condanna) può essere superata con prove o informative che documentino l'effettiva situazione economica; tali elementi devono essere valutati nel giudizio di opposizione sul merito.
  • Questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'impossibilità di ottenere difensore d'ufficio per impugnazioni in cassazione richiedono una valutazione distinta e non impediscono, di per sé, la riclassificazione procedurale dell'impugnazione come opposizione.
  • Chi impugna dovrebbe verificare in via preliminare la correttezza del rimedio giurisdizionale da proporre (reclamo/opposizione avanti lo stesso ufficio vs. altri rimedi) per evitare ricollocazioni procedurali e ritardi nel procedimento.

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