Sentenza n. 208/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.606 del 19 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 606 del 19 marzo 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero a provvedere. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2024, completa dei dati necessari all'esecuzione, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito al comando giudiziale. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, la ricorrente ha proposto l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia provvedere all'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e conteneva un comando sufficientemente determinato, mentre il termine di moratoria di centoventi giorni era decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, attribuendogli il termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi, quando l'Amministrazione rimanga inadempiente.
art. 1 legge n. 107/2015
È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento del beneficio economico annuale di euro 500,00 attribuito tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
Sebbene prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, la disposizione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi del commissario all'Amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione, contenga un comando eseguibile e l'Amministrazione non vi abbia dato attuazione dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione spontanea e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e alla successiva istanza della parte interessata.
- In caso di condanna dell'Amministrazione all'attribuzione o al pagamento di somme di denaro, le spese e i compensi dell'eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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