Cassazione Penale, Sentenza n. 3576/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/06/2021 con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello del Procuratore Generale, ha ripristinato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria (due volte al giorno) nei confronti di Padolini, originariamente disposta dopo condanna con rito abbreviato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e poi revocata dalla Corte d'appello. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione delle norme procedurali, sostenendo che la revoca era stata correttamente motivata con il decorso del tempo e la mancanza di elementi negativi e che il suo comportamento (scelta del rito abbreviato, assenza di contestazioni delle indagini) dimostrerebbe resipiscenza tale da escludere il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché mirava a una rivalutazione di fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità (art. 606 cod. proc. pen.). Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando elementi oggettivi: professionalità nell'agire (punto vendita organizzato con videosorveglianza vicino all'abitazione), spregiudicatezza e negazione delle responsabilità nonostante le prove, assenza di stabile attività lavorativa o tentativi di reinserimento, e il brevissimo intervallo temporale rispetto all'applicazione della misura che rendeva attuale il rischio di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale Padolini era stato condannato; rilevante ai fini della valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura cautelare
Codice di procedura penale
Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che non fosse dedotto un vizio essenziale della motivazione tale da consentire la revisione in Cassazione
Codice di procedura penale
art. 274, comma 1, lett. c)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione sui provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata rispetto ai requisiti richiesti
Codice di procedura penale
Principio processuale applicato dalla Corte: in sede di legittimità non è consentita la riesamina del merito delle prove e delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito
Codice di procedura penale
Norma applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità, con imputazione delle spese e determinazione dell'ammenda a carico del ricorrente
Decreto-legge n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; il PM ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Sentenza della Corte costituzionale
Richiamata per il principio relativo alle conseguenze dell'inammissibilità; la Corte ha comunque imposto la sanzione pecuniaria pur non ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della credibilità sono inammissibili (art. 606 cod. proc. pen.)
- Per mantenere o ripristinare misure cautelari il giudice di merito può fondarsi su elementi concreti e oggettivi (organizzazione dell'attività illecita, sistemi di videosorveglianza, quantità di stupefacente) oltre che sul comportamento del prevenuto (negazione, giustificazioni inverosimili)
- La scelta processuale del rito abbreviato e la successiva condanna non costituiscono automaticamente prova di resipiscenza idonea a escludere il pericolo di recidiva; il giudice valuta complessivamente segni di ravvedimento stabile e concreta attività lecita
- Un motivazione è censurabile in Cassazione solo se manca in modo essenziale rispetto alla tenuta logico-argomentativa decisiva del provvedimento; critiche puramente persuasive o alternative ricostruzioni sono inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'imposizione delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo particolari ragioni di esclusione della colpa
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