Cassazione Civile, Ordinanza n. 03117/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una cooperativa consorziata l'omesso versamento di ritenute operate su emolumenti corrisposti a soci-lavoratori e, parallelamente, notificava il medesimo accertamento al soggetto ritenuto amministratore e poi liquidatore di fatto della cooperativa e, più in generale, vero datore di lavoro nell'ambito di un sistema di cooperative consorziate ritenute fittizie. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo e il difetto di prova del ruolo a lui attribuito. In Cassazione articolava due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 e un vizio motivazionale/omessa pronuncia; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse prova della sua qualità di datore di lavoro o di liquidatore di fatto e che l'Agenzia non avesse provato la sua responsabilità per il mancato pagamento delle ritenute.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché formulato in modo non chiaro, privo di adeguata specificazione della doglianza e senza indicazione tempestiva e precisa delle contestazioni svolte nei gradi di merito; comunque lo ha reputato infondato, osservando che la CTR aveva valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti circa la natura fittizia delle cooperative e il ruolo sostanziale del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per le stesse carenze di specificità e di autosufficienza, e per il resto infondato, poiché la motivazione della CTR era sorretta da plurimi elementi indiziari, tra cui le dichiarazioni dei lavoratori, la gestione unitaria delle cooperative, la coincidenza di costituzione e liquidazione, l'uso di un unico commercialista e liquidatore, e la consegna da parte del contribuente dei prospetti del costo del personale. La Corte ha confermato la validità dell'accertamento e condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
"art. 360, c. 1, n. 3"; "art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ."
La Corte rileva l'erronea e confusa formulazione dei motivi, che mescola violazione di legge, omessa motivazione e omessa pronuncia senza adeguata precisione tecnica.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l'eccezione sulla ripartizione dell'onere probatorio non può essere accolta quando la decisione di merito si fondi su presunzioni gravi, precise e concordanti e il ricorrente non si confronti specificamente con tali accertamenti.
art. 28 D.Lgs. 175/2014
"5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni..."
La Corte osserva che il ricorrente richiama in modo incompleto la norma; verosimilmente intendeva fare riferimento al comma 5, relativo alla responsabilità dei liquidatori che non pagano, con le attività di liquidazione, le imposte dovute.
art. 2495 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che i creditori sociali possano agire verso soci e liquidatore della società estinta; la Corte riporta la tesi ma non la accoglie come decisiva nel caso concreto.
art. 37 D.P.R. 600/1973
La CTR lo utilizza per qualificare come presunzioni gravi, precise e concordanti gli elementi che dimostrano la fittizietà delle società consorziate e il ruolo effettivo del contribuente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e coerente nella sua qualificazione giuridica; la commistione tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione, senza puntuale indicazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito, comporta inammissibilità.
- Quando la decisione di merito si fonda su un quadro indiziario articolato e convergente, la censura ex art. 2697 c.c. è infondata se il ricorrente si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza confutare puntualmente le presunzioni poste a base della sentenza.
- In materia tributaria, la prova del ruolo sostanziale di amministratore di fatto o di effettivo datore di lavoro può essere desunta da una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di documentazione contabile completa.
- Chi contesta in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito deve indicare specificamente dove e come la relativa eccezione sia stata proposta e coltivata nei precedenti gradi di giudizio.
- La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari può essere scrutinata alla luce della disciplina speciale richiamata, ma nel caso concreto la Corte valorizza soprattutto la prova presuntiva del ruolo effettivo svolto dal contribuente nella gestione delle cooperative.
- Il giudice di legittimità può integrare la motivazione della sentenza impugnata richiamando elementi non contestati già emergenti dagli atti, quando essi confermino ulteriormente la ratio decidendi della decisione di merito.
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