Sentenza n. 1024/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1984/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24, condannando l'amministrazione al pagamento complessivo di euro 2.000, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute nel titolo, oltre agli interessi dovuti. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, disponendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il commissario deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico e il relativo modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione; ha inoltre avvertito che il ritardo nell'esecuzione del titolo può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 552, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni alle condanne pecuniarie è decorso inutilmente dalla notificazione del titolo.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, oltre agli accessori riconosciuti nel titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →