Cassazione Penale, Sentenza n. 16370/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Panus Vadim impugna l'ordinanza del 15/12/2023 con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bologna del 19/07/2023. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 420, 585 co. 1-bis, 591 c.p.p.), sostenendo che non possa applicarsi l'art. 420, comma 2-ter c.p.p. (che considera "presente" l'imputato per effetto della procura speciale conferita per il giudizio abbreviato) e che invece debba operare l'estensione dei termini prevista dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza; in sostanza contesta che la procura speciale non possa far decorrere i termini come per un imputato presente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato l'imputato "presente" ai fini dei termini di impugnazione in quanto aveva chiesto il giudizio abbreviato conferendo apposita procura speciale, applicando il principio secondo cui l'art. 585, comma 1-bis non si applica quando l'appello riguarda una sentenza pronunciata dopo giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale (art. 420, comma 2-ter c.p.p.). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 420 c.p.p. (comma 2-ter)
La procura speciale conferita per richiedere il giudizio abbreviato fa considerare l'imputato "presente" ai fini processuali (art. 420, comma 2-ter), incidendo sul computo dei termini di impugnazione.
art. 585 c.p.p. (comma 1-bis)
Prevede l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applichi quando l'imputato è da considerarsi presente per effetto della procura speciale per il giudizio abbreviato.
art. 581 c.p.p. (commi 1-bis e 1-quater)
Richiama il regime relativo alla procura speciale per le impugnazioni e alle modalità per la presentazione dell'impugnazione; il testo è stato richiamato nel dibattito sulla necessità della procura speciale e sulle sue conseguenze processuali.
art. 591 c.p.p.
Norma richiamata nel ricorso; è parte del complesso normativo sulle impugnazioni penali, richiamata nella contestazione di nullità dell'ordinanza (nessuna interpretazione specifica oltre il richiamo).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 43835 del 12/10/2023
«in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente»
Precedente vincolante ritenuto applicabile: quando il giudizio abbreviato è richiesto tramite procuratore speciale, l'imputato è considerato presente e non beneficia dell'allungamento dei termini previsto per l'imputato giudicato in assenza.
Massime di principio
- La procura speciale conferita per richiedere il rito abbreviato fa presumere che l'imputato sia "presente" ai fini del computo dei termini di impugnazione (art. 420, comma 2-ter), pertanto non si applica l'allungamento previsto per gli imputati giudicati in assenza (art. 585 co.1-bis).
- Se si opta per il giudizio abbreviato tramite procuratore speciale, chi impugna deve calcolare i termini come per un imputato presente e non potrà pretendere tutele temporali riservate agli assenti, a meno che non si dimostri una diversa situazione fattuale giustificata.
- In caso di impugnazione tardiva dichiarata inammissibile si possono subire anche condanne al pagamento delle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte riscontra profili di colpa nella condotta del ricorrente.
- Per evitare inammissibilità conviene: a) verificare esattamente lo status processuale (presenza/assenza) al momento del giudizio e la documentazione di procura speciale; b) calcolare con rigore i termini di impugnazione applicabili; c) valutare tempestivamente eventuali rimedi alternativi o motivazioni per ottenere il riconoscimento dell'eccezionale applicabilità dell'art. 585 co.1-bis.
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