Direttiva 2011/15
Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011 , recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione conferma, a livello dell'Unione, che i fascicoli relativi a sedaxane e Bacillus firmus I-1582 sono in linea di massima completi rispetto ai requisiti informativi richiesti dalla direttiva 91/414/CEE. Essa non iscrive le sostanze nell'allegato I, ma abilita il proseguimento dell'esame particolareggiato da parte dello Stato membro relatore. La Francia deve trasmettere le conclusioni della propria valutazione entro il 28 febbraio 2012, con eventuali raccomandazioni sull'iscrizione e sulle condizioni di iscrizione.
Decisione della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli per l'esame del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 ai fini di una possibile iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica ai fascicoli presentati per due sostanze attive fitosanitarie, sedaxane e Bacillus firmus I-1582, nell'ambito della procedura di valutazione finalizzata a un'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Coinvolge il richiedente, lo Stato membro relatore (Francia), la Commissione e gli altri Stati membri, ma non disciplina direttamente l'autorizzazione commerciale dei prodotti: si limita alla fase preliminare di verifica della completezza documentale. L'atto è rivolto agli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Decisione 2011/123/UE: completezza dei fascicoli per sedaxane e Bacillus firmus I-1582
La Commissione, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per due sostanze attive fitosanitarie, nell'ambito della procedura che può condurre alla loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. L'atto non produce ancora un effetto autorizzatorio sostanziale, ma certifica che la documentazione è idonea a passare alla fase di esame particolareggiato.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive autorizzate nei prodotti fitosanitari. La decisione si colloca nella fase preliminare della valutazione delle sostanze attive, volta a verificare se i fascicoli presentati contengano i dati e le informazioni necessari per consentire l'istruttoria tecnica e scientifica sull'eventuale iscrizione nell'allegato I.
Fascicoli esaminati e verifica preliminare di completezza
Sono stati presi in considerazione due fascicoli:
- sedaxane, presentato da Syngenta Crop Protection AG alle autorità francesi il 18 giugno 2010;
- Bacillus firmus I-1582, presentato da Bayer CropScience AG alle autorità francesi il 29 settembre 2010.
Le autorità francesi hanno informato la Commissione che, a seguito di un primo esame, i fascicoli sembravano soddisfare i requisiti informativi dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE e, per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, anche quelli dell'allegato III. La decisione conferma ufficialmente tale valutazione a livello unionale.
Effetti dell'articolo 1: contenuto della conferma
L'articolo 1 stabilisce due risultati principali:
- i fascicoli sono considerati, in linea di massima, conformi ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni dell'allegato II;
- essi risultano inoltre conformi alle prescrizioni dell'allegato III per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.
La formula "in linea di massima" evidenzia che non si tratta di una valutazione finale sulla sicurezza o sull'idoneità all'iscrizione, ma di un giudizio preliminare sufficiente ad avviare la fase successiva del procedimento.
Prosecuzione dell'istruttoria e termine del 28 febbraio 2012
L'articolo 2 attribuisce allo Stato membro relatore, identificato come la Francia nell'allegato, il compito di proseguire l'esame particolareggiato dei fascicoli. La Francia deve comunicare alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012:
- le conclusioni dell'esame;
- eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
- eventuali condizioni da apporre all'iscrizione.
Si tratta di un obbligo di risultato procedurale con margine di discrezionalità tecnica nella valutazione, ma con un termine finale tassativo.
Sostanze interessate e dati identificativi
L'allegato della decisione elenca le sostanze oggetto dell'atto e i relativi elementi identificativi:
- sedaxane, N. CIPAC 833, richiedente Syngenta Crop Protection AG, data della domanda 18 giugno 2010, Stato membro relatore FR;
- Bacillus firmus I-1582, N. CIPAC non pertinente, richiedente Bayer CropScience SAS, data della domanda 29 settembre 2010, Stato membro relatore FR.
Destinatari dell'atto
L'articolo 3 precisa che la decisione è destinata agli Stati membri. La sua funzione è quindi quella di coordinare e formalizzare, nell'ambito della procedura europea di valutazione delle sostanze attive, il passaggio alla fase istruttoria successiva.
Disposizioni principali
Riconoscimento della completezza dei fascicoli
L'articolo 1 stabilisce che i fascicoli relativi alle sostanze attive elencate nell'allegato soddisfano in linea di massima i requisiti di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Inoltre, per un prodotto fitosanitario contenente tali sostanze attive e tenuto conto degli impieghi proposti, i fascicoli soddisfano anche le prescrizioni dell'allegato III della stessa direttiva.
Prosecuzione dell'esame da parte dello Stato membro relatore
L'articolo 2 dispone che lo Stato membro relatore prosegua l'esame particolareggiato dei fascicoli e comunichi alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni dell'esame, insieme alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
Soggetti destinatari e natura dell'atto
L'articolo 3 indica che gli Stati membri sono destinatari della decisione. Il considerando finale precisa che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Elenco delle sostanze interessate
L'allegato individua le sostanze attive oggetto della decisione: sedaxane, N. CIPAC 833, richiesto da Syngenta Crop Protection AG in data 18 giugno 2010, con Stato membro relatore Francia; e Bacillus firmus I-1582, N. CIPAC non pertinente, richiesto da Bayer CropScience SAS in data 29 settembre 2010, con Stato membro relatore Francia.
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