Ordinanza n. 38/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 259 emessa il 10 aprile 2025 dal Dirigente del III settore - sviluppo e governo del territorio - del Comune di Altamura avente ad oggetto l'immediata sospensione dell'attività estrattiva per la cava di calcare sita in località Pescariello, nel Comune di Altamura, censita al catasto al foglio n. 74 p.lle 25 - 150 (ex 28) e foglio n. 102 p.lle 72 - 349 (ex 94), 205 - 206 (ex 129) e di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché incognito, interno, istruttorio, consultivo, endoprocedimentale, inerente, connesso, presupposto, preparatorio o conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di immediata sospensione dell'attività estrattiva relativa a una cava di calcare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva l'immediata sospensione dell'attività estrattiva presso una cava di calcare sita nel territorio comunale, nonché gli atti connessi e presupposti. La domanda cautelare riguardava sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il giudice ha rilevato che le questioni dedotte quanto alla legittimità dell'ordinanza, ai profili tecnico-ambientali e alla compatibilità dell'attività con i vincoli del Parco Nazionale richiedono un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. L'attività estrattiva risultava infatti già ferma da numerosi anni in forza di distinti provvedimenti regionali di revoca e archiviazione; l'ordinanza comunale impugnata non aveva quindi modificato l'assetto di interessi già consolidatosi nel tempo. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che la complessità delle questioni tecnico-ambientali e della compatibilità con i vincoli del Parco Nazionale imponesse di rinviare ogni approfondimento alla fase di merito, senza formulare una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; è stata respinta per l'assenza del periculum in mora, mentre le questioni relative al fumus sono state rinviate all'approfondimento di merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale; il periculum in mora difetta quando l'attività incisa dal provvedimento risulta già cessata o sospesa da tempo per effetto di precedenti atti amministrativi, sicché il provvedimento impugnato non modifica concretamente l'assetto di interessi esistente.
- Quando le censure cautelari investono questioni tecnico-ambientali complesse e la compatibilità dell'attività con vincoli di tutela ambientale, il giudice può ritenere necessario riservarne l'approfondimento alla fase di merito, senza definire in via cautelare il fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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