Sentenza n. 11849/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1846/2024, pubblicata in data 27/12/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso RG n. 2883/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1846/2024, passata in giudicato, concernente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione scolastica, della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1846/2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro un termine e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni o provare l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché ritualmente notificato e riferito a un provvedimento giurisdizionale definitivo; è stata altresì riconosciuta la competenza territoriale del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Il giudice ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, rilevando che il giudicato era definitivo e ritualmente notificato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento né addotto ragioni giustificative. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua eventuale precedente comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente il conseguimento del diritto riconosciuto e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente dell’amministrazione resistente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa risultante dal notevole numero di controversie analoghe. Ha condannato l’amministrazione al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica della decisione sul ricorso di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato applicato per riconoscere la competenza territoriale del TAR Lazio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione; il suo decorso consente di promuovere l’esecuzione forzata del titolo nei confronti dell’amministrazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Rileva quale fondamento del potere del giudice amministrativo di disporre le misure necessarie ad assicurare l’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, cioè sul quomodo.
- L’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza quando il provvedimento giurisdizionale sia definitivo e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l’amministrazione non abbia provato l’adempimento né fornito una giustificazione dell’omissione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine, previa verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto.
- Difficoltà di ordine pubblico, opportunità amministrativa o natura economico-finanziaria non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di eseguire il giudicato e non possono giustificare il mancato conseguimento dell’utilità riconosciuta dalla pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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