Cassazione Civile, Ordinanza n. 22511/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società proprietaria di una vasca interrata e del terreno latistante conveniva in giudizio due soggetti deducendo che il bene comune era stato coperto, recintato e modificato senza autorizzazione, con richiesta di consegna delle chiavi del cancello installato e di rimozione delle opere eseguite. Uno dei convenuti resisteva eccependo la mancata comprova della comproprietà attrice e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva, assumendo di possedere il bene dal 1976. Il tribunale accoglieva la domanda, qualificandola come negatoria servitutis; la corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere solo per la posizione dell’altra convenuta e confermava il resto. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 948, 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che, qualificata la domanda come rivendicazione, la corte territoriale avrebbe dovuto esigere la prova rigorosa della proprietà; 2) violazione degli artt. 948, 1140, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo il mancato assolvimento della probatio diabolica, poiché egli avrebbe posseduto il bene sin dal 1976; 3) violazione degli artt. 1102, 1120, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la corte ritenuto che le opere eccedessero l’uso consentito al comproprietario; 4) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1102 c.c., per asserita insufficienza della motivazione sulla stessa questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di azione di rivendicazione, quando il convenuto deduce un proprio titolo d’acquisto non incompatibile con l’appartenenza del bene ai danti causa dell’attore, l’onere probatorio dell’attore si attenua: è sufficiente dimostrare un valido titolo di acquisto e la provenienza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore all’inizio del possesso allegato dal convenuto, oltre al mancato acquisto per usucapione da parte di quest’ultimo. Nel caso concreto la corte d’appello aveva accertato che la società aveva documentato la propria quota di proprietà e la sequela dei titoli di provenienza risalente a epoca anteriore al possesso asserito dal ricorrente, con conseguente infondatezza della censura. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito circa la natura delle opere eseguite; inoltre ha osservato che la decisione di merito era coerente con il principio secondo cui l’occupazione stabile di un bene comune mediante chiusura e sottrazione al pari uso degli altri comproprietari integra violazione dell’art. 1102 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato in tema di azione di rivendicazione e onere probatorio attenuato quando il convenuto deduce usucapione o altro titolo non incompatibile con la provenienza dell'attore
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova nella rivendica
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma le censure sono state respinte perché miravano a una diversa valutazione del fatto
art. 1140 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al possesso e all’usucapione allegata
art. 1102 c.c.
interpretato nel senso che la chiusura/appropriazione stabile di un bene comune che ne escluda il pari uso degli altri comproprietari è illegittima
art. 1120 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza d’appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza d’appello
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta del relatore e la definizione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nell’azione di rivendicazione, se il convenuto deduce un proprio titolo di acquisto non incompatibile con la provenienza del bene dal dante causa dell’attore, l’attore non deve fornire la prova storica illimitata dell’intera catena dei trasferimenti, ma può assolvere l’onere dimostrando un valido titolo di acquisto e la provenienza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore all’inizio del possesso allegato dal convenuto, oltre alla mancata usucapione da parte di quest’ultimo.
- La prova della rivendica si attenua quando il convenuto fonda la difesa su usucapione: in tale ipotesi è sufficiente per l’attore dimostrare la proprietà o la quota di proprietà e la continuità del titolo anteriore al possesso dedotto dal convenuto, mentre resta a carico di quest’ultimo la prova del possesso utile all’usucapione.
- Le censure di legittimità non possono essere trasformate in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: se il giudice di merito ha motivato la qualificazione delle opere come sottrazione stabile del bene comune al pari uso degli altri comproprietari, la contestazione è inammissibile quando mira solo a proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
- In tema di comunione, l’occupazione stabile di un bene comune mediante chiusura, copertura o altre modifiche che ne impediscano il godimento paritario da parte degli altri comproprietari viola l’art. 1102 c.c. e non può essere giustificata come semplice miglioria se altera la destinazione del bene e lo sottrae all’uso comune.
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