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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11646/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo in seguito all’impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada statale. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi integrata la responsabilità ex art. 2043 c.c.; in appello la decisione è stata riformata con rigetto della domanda. In cassazione il danneggiato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 2052 c.c., sostenendo che il sinistro da fauna selvatica dovesse essere ricondotto alla responsabilità speciale per danni cagionati da animali, senza necessità di provare una colpa dell’ente territoriale, e lamentando la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali favorevoli al danneggiato; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84 del regolamento del codice della strada, assumendo che la regione dovesse comunque rispondere per omessa installazione di segnali di pericolo su una strada nota per l’attraversamento abituale di animali selvatici. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, chiarendo che, anche ove la domanda sia riqualificata sotto l’art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare la dinamica completa del sinistro e la riconducibilità causale dell’evento al comportamento dell’animale, oltre a consentire la valutazione dell’eventuale concorso della condotta di guida; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la questione dell’illecito ex art. 2043 c.c. era comunque assorbita dalla mancanza di prova sufficiente della dinamica e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva escluso il diritto al risarcimento per insufficienza della prova sulla dinamica del sinistro e sulla riconducibilità causale dell’evento alla fauna selvatica. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando il recente intervento nomofilattico della Corte sulla materia, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato come norma violata dal ricorrente, ma la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l’infondatezza/inammissibilità delle censure.

  • art. 2052 c.c.

    La responsabilità per danni cagionati da animali è ricondotta a un criterio oggettivo di imputazione; nel caso di sinistro stradale con fauna selvatica il danneggiato deve provare la dinamica completa dell’incidente e il nesso causale tra condotta dell’animale ed evento dannoso, non essendo sufficiente la sola collisione.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    L’eventuale concorso della condotta di guida del danneggiato deve essere valutato dal giudice, anche d’ufficio, sulla base del materiale istruttorio acquisito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti più recenti come principi da seguire nella decisione della controversia.

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso concreto la sua invocazione è ritenuta non निर्णisiva, poiché i danni da fauna selvatica sono ricondotti al paradigma dell’art. 2052 c.c.; comunque, la censura è assorbita dalla mancata prova della dinamica del sinistro.

  • art. 84 del regolamento codice della strada

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dell’ente per omessa segnaletica di pericolo; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale richiamata nel frontespizio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei sinistri stradali causati da fauna selvatica, la responsabilità ex art. 2052 c.c. richiede che il danneggiato provi in modo rigoroso la dinamica del fatto, non essendo sufficiente dimostrare la mera presenza dell’animale sulla carreggiata o il semplice urto con il veicolo.
  • L’onere probatorio del danneggiato comprende la prova delle reciproche condotte dell’animale e del conducente, poiché solo la ricostruzione completa dell’incidente consente di verificare se il danno sia dipeso esclusivamente o anche solo in parte dal comportamento dell’animale.
  • In assenza di prova positiva, completa e certa della causalità tra condotta dell’animale ed evento dannoso, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure parzialmente.
  • Nel giudizio di merito il giudice può valutare anche d’ufficio l’eventuale concorso causale della condotta di guida del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., sulla base delle prove raccolte.
  • La qualificazione giuridica della fattispecie e la scelta del titolo di responsabilità applicabile non sono rigidamente vincolate dalla prospettazione iniziale della parte, potendo il giudice individuare la disciplina corretta in base ai fatti accertati; tuttavia tale riqualificazione non supplisce alla carenza di prova sui fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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