Sentenza n. 3748/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2947/2025 del 2 luglio 2025 del Tribunale di Napoli nord, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2947/2025 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, del 2 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle 2.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non contestata e non ostacolata da elementi contrari l'inottemperanza dell'amministrazione, che si era costituita con un atto di stile. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta anche la domanda di astreinte: trattandosi di un giudizio avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il Ministero è stato condannato a corrispondere, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione della struttura e del responsabile ministeriale nominato quale commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi allegati dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può disporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; il commissario può essere individuato in un responsabile dell'amministrazione, con facoltà di delega nei limiti indicati dal giudice.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
- La mancata esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata.
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