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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26387/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di più reati unificati dal vincolo della continuazione: al capo A il fatto era stato riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dalla relazione familiare; al capo C era stata confermata la responsabilità per estorsione; al capo D per evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sul capo di estorsione, sostenendo che la prova documentale richiamata in sentenza riguardava in realtà l'episodio del capo A e che le dichiarazioni della persona offesa non dimostravano una costrizione a versare somme giornaliere, essendo riferite a episodi di violenza del passato e comunque non al fatto contestato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul divieto di reformatio in peius, contestando: la pena ritenuta eccessiva per il capo A, pur dopo la derubricazione; l'aumento per asserita continuazione interna del capo C, che secondo la difesa non era stata riconosciuta dal Tribunale; l'aumento per il capo D, ritenuto superiore a quello di primo grado. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando che la Corte di appello avesse effettuato un duplice e anomalo bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, e poi tra l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. e la recidiva, in violazione del principio di unitarietà dell'art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rigettando la censura sull'estorsione; ha considerato infondate anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio relative alla continuazione interna del capo C, ma ha accolto le censure sul giudizio di bilanciamento e sull'aumento di pena per il reato di evasione. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti e alla commisurazione degli aumenti per la continuazione, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tali punti. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ed è stata resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    richiamato per la riqualificazione del fatto del capo A in esercizio arbitrario delle proprie ragioni

  • art. 61 n. 11 c.p.

    richiamato quale aggravante connessa alla relazione familiare

  • art. 629 c.p.

    base normativa del delitto di estorsione contestato al capo C

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato per la continuazione tra i reati e per il concorso formale contestato

  • art. 89 c.p.

    attenuante applicata e poi ritenuta prevalente sulla recidiva nel calcolo della pena

  • art. 69 c.p.

    norma che impone l'unitarietà del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee

  • art. 99 c.p.

    richiamato per escludere la ricorrenza di una recidiva ostativa al bilanciamento, essendo stata contestata solo in forma semplice

  • art. 176 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti necessari

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'annotazione a tutela della persona offesa vulnerabile in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius opera non solo sul trattamento sanzionatorio complessivo, ma su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione.
  • Quando il capo di imputazione contesta espressamente più fatti "a tempi diversi" in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, la difesa non può fondare la censura su una pretesa sovrapposizione probatoria con un singolo episodio diverso, se la contestazione descrive una condotta reiterata e autonoma rispetto a quell'episodio.
  • Il travisamento della prova non può essere utilmente dedotto mediante una lettura parziale e selettiva delle dichiarazioni della persona offesa finalizzata a svalutarne il contenuto complessivo, specie se la motivazione di merito dà conto dell'attendibilità della fonte e di elementi di riscontro convergenti.
  • Se il giudice riconosce più circostanze attenuanti eterogenee e non ricorre un vincolo ostativo specifico, deve procedere a un giudizio di comparazione unitario ai sensi dell'art. 69 c.p., senza frammentare il bilanciamento in una equivalenza per alcune circostanze e una prevalenza per altre.
  • In tema di continuazione, l'aumento di pena per un singolo reato non può essere incrementato in appello in violazione del divieto di reformatio in peius rispetto al parametro applicato in primo grado, salvo che il quadro complessivo della pena resti legittimamente non peggiorativo secondo i limiti del devolutum e dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneViolenza privataImpunazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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