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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19977/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, proposta da una società, per euro 2.000.000 in privilegio ipotecario, sul presupposto di avere rilasciato una controgaranzia fideiussoria a favore di un altro soggetto che, a sua volta, aveva garantito le obbligazioni della fallita verso i fornitori di prodotti petroliferi. La ricorrente sosteneva che, dopo l’escussione della garanzia, fosse sorto il suo diritto di regresso e che l’ipoteca volontaria iscritta sui beni della fallita fosse valida anche a tutela di tale credito futuro ed eventuale. Il Tribunale aveva però ritenuto che l’ipoteca non soddisfacesse il requisito di specialità, perché il titolo non individuava in modo sufficiente il rapporto da cui il credito di regresso sarebbe sorto, trattandosi di rapporti ancora non determinati né determinabili quanto ai soggetti e alle singole forniture garantite. In Cassazione, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2808, 2809 e 2852 c.c., sostenendo che per l’ipoteca era sufficiente la determinazione della somma e del rapporto causalmente individuato, senza necessità di predeterminare tutte le future obbligazioni garantite; il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite, ritenendo illegittima la liquidazione effettuata dal tribunale perché inferiore ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, confermando che l’ipoteca non era validamente opponibile a garanzia del credito di regresso invocato, poiché il credito era meramente futuro e non dipendente da un rapporto già esistente in senso tecnico-idoneo a fondare la garanzia reale. Ha invece accolto il ricorso incidentale del fallimento sulla liquidazione delle spese, ritenendo illegittima la liquidazione inferiore ai minimi di legge previsti dal d.m. n. 55/2014. Il decreto impugnato è stato dunque cassato limitatamente al capo relativo alle spese, con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione per la sola regolazione di tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 2808 c.c.

    la garanzia ipotecaria è accessoria al credito e presuppone l’individuazione del credito garantito

  • art. 2809 c.c.

    il titolo costitutivo deve indicare i beni vincolati, la somma e gli elementi idonei a individuare il credito garantito; il requisito di specialità riguarda il titolo dell’obbligazione e non il contenuto analitico del credito

  • art. 2852 c.c.

    l’ipoteca può garantire anche crediti futuri, ma solo se dipendenti da un rapporto già esistente e adeguatamente individuato nel titolo

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese deve rispettare i criteri di legge e non può scendere sotto i minimi applicabili

  • d.m. n. 55/2014

    la liquidazione del compenso va effettuata secondo i parametri tariffari vigenti ratione temporis e per le fasi processuali dovute

Massime di principio

  • L’ipoteca può essere validamente costituita anche a garanzia di un credito futuro, ma solo se tale credito sia riconducibile a un rapporto già esistente e il titolo consenta di individuarne con sufficiente precisione la fonte, i soggetti e la prestazione garantita.
  • Non è ammissibile un’ipoteca per crediti meramente futuri o ipotetici, che dipendano da rapporti ancora non sorti o non determinabili, poiché in tal caso manca il requisito della specialità della garanzia reale.
  • Il credito di regresso del fideiussore può essere assistito da ipoteca solo quando il rapporto garantito e quello da cui deriva il regresso siano già sufficientemente determinati al momento della costituzione della garanzia; non basta il mero collegamento causale con future operazioni imprenditoriali non specificate.
  • La liquidazione delle spese di lite deve rispettare i parametri normativi applicabili e non può essere effettuata al di sotto dei minimi di legge, dovendo il giudice riferire la somma alle fasi processuali effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneAccertamento del passivoSpese di liteInadempimentoMutuo
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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