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Ordinanza

Ordinanza n. 1175/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: DCA n. 62 del 18 marzo 2026, relativo al trasferimento della funzione di Emergenza Urgenza dalle aziende del Servizio sanitario regionale ad Azienda Zero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'organizzazione sindacale ha impugnato il DCA n. 62 del 18 marzo 2026 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato notificato al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale presso l'indirizzo PEC della struttura commissariale, anziché presso l'Ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il Commissario ad acta non si è costituito in giudizio. Il Collegio ha rilevato che il Commissario ad acta è organo statale e che, ai sensi della disciplina sul patrocinio e sulla rappresentanza in giudizio dello Stato, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del decreto. Ha qualificato la notificazione eseguita direttamente presso l'amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, come affetta da nullità e non da inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della notificazione anche se l'errore fosse imputabile alla parte notificante, senza che il giudice debba compiere ulteriori accertamenti sulla colpa del notificante. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notifica nei confronti del Commissario ad acta presso l'Ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, mediante recapito fisico o digitale conforme alla legge, e di depositare nei successivi 10 giorni la ricevuta attestante il perfezionamento della notifica per il destinatario. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 83, l. 23 dicembre 2009, n. 191

    Il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria è qualificato come organo statale.

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La notificazione dell'atto introduttivo direttamente all'amministrazione dello Stato, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, determina nullità della notificazione e non la sua inesistenza.

  • art. 99 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • Quando il ricorso è diretto contro un organo statale soggetto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione effettuata direttamente presso l'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, è affetta da nullità e non da inesistenza.
  • In presenza di una notificazione nulla dell'atto introduttivo, il giudice deve disporne la rinnovazione, anche quando il vizio sia imputabile a errore della parte notificante, senza necessità di accertare la colpa del notificante.
  • La rinnovazione della notificazione deve essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente, con modalità conformi alla legge, entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la parte deve poi documentare il perfezionamento della notifica per il destinatario.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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